Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul termine per proporre reclamo
Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2013, n. 21606

“L’unitario reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento conseguente al diniego di omologazione del concordato preventivo e avverso il contestuale decreto di diniego dell’omologazione va proposto nel termine di trenta giorni, decorrenti per il debitore dalla notificazione della sentenza, e non in quello più breve di dieci giorni, in quanto il reclamo cui fa riferimento l’articolo 183, secondo comma L.F. è quello previsto dall’articolo 18 della medesima legge, e non può reputarsi che il termine muti a seconda che la sentenza sia o meno pronunciata all’esito del decreto di diniego dell’omologazione del concordato, non residuando dunque alcuno spazio per l’applicazione della disciplina generale dei procedimenti camerali, prevista dal codice di procedura civile”. (in
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Cassazione civile sez. I - 20/9/2013 n. 21606


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ANTICA FARMACIA MORELLI DI ROSETTA INNOCENTI & C. S.A.S. (C.F. e P.IVA (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante dott.ssa I.R., e la dott.ssa I.R. (C.F. (OMISSIS)) in proprio quale socio accomandatario, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Manferoce Tommaso (C.F. MNFTMS39E25C710E) ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Piazza Vescovio n. 21; - ricorrenti -
contro
FALLIMENTO ANTICA FARMACIA MORELLI S.A.S. DI ROSETTA INNOCENTI & C. S.A.S. (C.F. (OMISSIS)) E DELLA SOXIA ACCOMANDATAZIA DOTT.SSA I.R. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore dott. T.E. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Cassi Giampiero (C.F. CSSGPR52P22D612G) ed elett.te dom.to in Roma, Via Cola di Rienzo n. 217, presso lo studio dell'avv. Leonilda Mari (C.F. MRALLD56S62C361H); - controricorrente - e
contro
UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. (C.F. e P. IVA (OMISSIS)), anche quale conferitaria di azienda di Co.Far.Pa. s.c.a.r.l., in persona del direttore generale dott. D.G. C., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Teneggi Luciano (C.F. TNGLCN35A10A944Q) e Fortuna Antetomaso (C.F. NTTFTN71S58H501D) ed elett.te do.ta presso lo studio della seconda in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61; - controricorrente - e
contro
COM.FIN. S.P.A.; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1408/2010 depositata il 5 ottobre 2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 28 aprile 2010, negò l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla Antica Farmacia Morelli di Rosetta Innocenti & C. s.a.s. e dichiarò, su istanza della creditrice Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a., il fallimento della società debitrice e della sua socia accomandataria dott.ssa I.R.. La Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo proposto dalle fallite, osservando che: il termine per reclamare ai sensi dell'art. 183, comma 1, L. Fall. (come sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, comma 6) avverso il decreto relativo all'omologazione del concordato è quello di 10 giorni previsto in generale per i procedimenti camerali dal codice di rito; l'applicazione di tale termine resta ferma anche allorchè, ai sensi del richiamato art. 183, comma 2 con il medesimo reclamo sia impugnata, oltre al decreto, anche la contestuale sentenza di fallimento; nella specie, invece, l'atto di reclamo era stato depositato il 18 giugno 2010 pur essendo stata la sentenza del Tribunale notificata, a istanza della cancelleria, il 20 e il 26 maggio precedenti rispettivamente alla dott.ssa I. e alla società fallita. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Hanno resistito con controricorso il curatore del fallimento e la creditrice istante Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a. Le ricorrenti hanno anche presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- Con l'unico motivo di ricorso, denudando violazione di norme di diritto, si sostiene che il termine per impugnare la sentenza era invece di trenta giorni, come previsto dall'art. 18 L. Fall., e dunque il reclamo era tempestivo.
2.
- In via preliminare va brevemente osservato, in risposta alle corrispondenti eccezioni di inammissibilità del motivo sollevate dalla controricorrente Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a., che la ricorrenti hanno posto la questione di cui sopra in termini chiarissimi; nè è esatto che con il ricorso non venga contestata anche l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, pur ammettendo che la sentenza di fallimento sia reclamatale nel termine di trenta giorni, comunque il termine di dieci giorni resterebbe applicabile per l'impugnazione del decreto di diniego dell'omologazione: nella prospettazione delle ricorrenti, infatti, è l'unitario reclamo avverso i due provvedimenti contestuali del tribunale ad essere reclamabile entro il termine di trenta giorni. Va altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione della dott.ssa I. a ricorrere per cassazione in proprio, in quanto asseritamente non legittimata ad impugnare la sentenza dichiarativa del fallimento della società e non oppostasi alla dichiarazione del proprio fallimento. Ai fini della legittimazione a ricorrere per cassazione, infatti, è sufficiente essere rimasti soccombenti nel giudizio a quo, come indubbiamente è nella specie avvenuto per la ricorrente.
3.
- Nel merito, poi, il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte, con la sentenza n. 4304/2012, ha già avuto occasione di affermare che il reclamo cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 183 cit., è quello disciplinato dall'art. 18 L. Fall., proponibile nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza dichiarativa del fallimento, onde anche la contestuale impugnazione del decreto di diniego dell'omologazione deve essere proposta nel medesimo termine; e ha quindi concluso che lo stesso reclamo avverso il decreto di omologazione, o comunque non associato all'impugnazione della sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 183, comma 1, è soggetto al medesimo termine di trenta giorni, non potendo il termine per impugnare variare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato o della circostanza della contestuale impugnazione di altro provvedimento. La prima parte di detto ragionamento riguarda appunto la questione che ci occupa e va senz'altro confermata, militando in suo favore evidenti ragioni di ordine sistematico e logico. Il più volte richiamato art. 183 non contiene alcuna specifica previsione circa il regime del reclamo cui fa riferimento. Per individuare tale regime occorre muovere dalla considerazione che la sentenza dichiarativa di fallimento non muta natura per il fatto di essere emessa contestualmente al diniego di omologazione del concordato preventivo; è pertanto naturale, in difetto di specifiche previsioni di legge, che essa sia impugnabile, come tutte le sentenze di fallimento, con il reclamo di cui all'art. 18 L. Fall., soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza stessa ai sensi dell'art. 17. E va da sè che, se questo è il termine per impugnare la sentenza, non può essere soggetta a termine diverso la necessariamente contestuale e strettamente connessa impugnazione del decreto di diniego dell'omologazione del concordato. Non residua, dunque, alcuno spazio per l'applicazione della disciplina generale dei procedimenti camerali prevista dal codice di procedura civile.
3.
- La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: l'unitario reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento conseguente al diniego di omologazione del concordato preventivo e avverso il contestuale decreto di diniego dell'omologazione va proposto nel termine di trenta giorni decorrente, per il debitore, dalla notificazione della sentenza. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013
Norma

Art. 183 L.F. Reclamo


I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

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Art. 183 L.F. Reclamo

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