Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi

I.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria,anche a seguito di degradazione per incapienza (2), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
II.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda[...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
III.
Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
IV.
Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
V.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis. In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale(3). La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore(4). Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
VI.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1 gennaio 2017.
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c),  n. 1 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta dopo “natura chirografaria”, delle seguenti parole: "anche a seguito di degradazione per incapienza".
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(3) Il secondo periodo del comma V, art. 182 ter, R.D. n. 267/1942, è stato sostituito dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 2  del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, con le seguenti parole : “In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(4) Periodo aggiunto dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c),  n. 3 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1,  Legge di conversione.

NORMA PRECEDENTE

Art. 182-ter. Transazione fiscale. – I. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore (*) può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate (1), la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole (2).
II. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale (3), copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

III. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.

IV. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

V. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

VI. Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’im­presa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio (4). Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione (5).

VII. La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (6).

 

 

(*) L’art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, estende all’imprenditore agricolo l’applicabilità degli istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale: “In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli artt. 182-bis e 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.”

(1) Le parole «ed alle ritenute operate e non versate» sono state aggiunte dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazz. Uff., suppl. ord. n. 114.

(2) Comma sostituito, con effetto dal 29 novembre 2008, dall’art. 32, comma 5, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubb. in Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22, suppl. ord. n. 14. Il comma sostituito così recitava: «Con il piano di cui all’art. 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.».

(3) L’art. 32, comma 6, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubb. in Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22, suppl. ord. n. 14, con effetto dal 29 novembre 2008, ha aggiunto all’inizio del comma le parole «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».

(4) I periodi da «La proposta di transazione fiscale ...» a «con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio» sono stati aggiunti dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, suppl. ord. n. 114; il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 (Gazz. Uff. n. 176 del 30 luglio 2010 – suppl. ord. n. 174).

(5) Comma sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12, pubb. in Gazz. Uff. 16 ottobre 2007, n. 241, con effetto dal 1° gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

(6) Comma aggiunto dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, suppl. ord. n. 114; il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 (Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176 – suppl. ord. n. 174).

 

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006

Art. 182-ter. Transazione fiscale (1). – I. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

II. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

III. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.

IV. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

V. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. VI. Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.

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(1) Articolo introdotto dall’art. 146 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Giurisprudenza
 

I) Sull’eventualità della transazione fiscale

 

IV) Sulle conseguenze penali del mancato pagamento dell’IVA in sede concorsuale

 

V) Sul consolidamento del debito fiscale in caso di ricorso alla transazione fiscale

 

VI) Sulla natura di sub-procedimento della transazione fiscale rispetto all’AdR

 

VIII) Sulla giurisdizione del giudice tributario nelle controversie riguardanti la mancata accettazione della transazione fiscale

 

IX) Sulla derogabilità delle disposizioni regolamentari in materia previdenziale di cui al D.M. 04/08/2009

 

X) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

 

XI) Sull’ammissibilità dell'utilizzo dei criteri interpretativi ricavabili dalle omologhe norme del CCII in materia di transazione fiscale

 

XII) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale

Prassi
  • Circolare Agenzia delle Entrate, 29 Dicembre 2020, n. 34/E
    Gestione delle proposte di transizione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa
    (tratto da www.agenziaentrate.gov.it )
  • Circolare Agenzia delle Entrate, n. 16 del 23.7.18
    Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
    Messaggio INPS,  19 febbraio 2016, n. 754
    Precisazione sulla Circolare n. 38 del 15 marzo 2010 in tema di applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
  • Transazioni sui crediti contributivi dell’Istituto ex 182 ter della legge fallimentare – modifiche alla circolare n. 38/2010.
  • Circolare ADE, 6 maggio 2015, n. 19/E
    Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale
  • Circolare Enpals, 5 novembre 2010, n. 15
    Estensione dell’istituto della transazione fiscale ai debiti per contributi previdenziali ed oneri accessori. Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 16 aprile 2010, n. 20/E
    Prevenzione e contrasto dell’evasione
  • Circolare INPS, 15 marzo 2010, n. 38
    Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009. Articolo 32, commi 5 e 6 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. Estensione della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della L.F. ai crediti contributivi. Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli accordi sui crediti contributivi
  • Circolare INAIL, 26 febbraio 2010, n. 8
    Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 10 aprile 2009, n. 14/E
    Transazione fiscale – Articolo 32, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
    Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 5 gennaio 2009, n. 3/E
    Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscal
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E
    Concordato preventivo e transazione fiscale



Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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