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Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“In tema di riparto di giurisdizione in materia di transazione fiscale, se da un lato i profili eminentemente concorsuali del trattamento dei debiti tributari (nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti) hanno come proprio giudice quello ordinario (fallimentare), quelli tributari lo trovano nella giurisdizione speciale configurata dal D.Lgs. 546/1992, in particolare artt. 2, 19. Il punto di congiunzione regolativa della giurisdizione ordinaria e quella tributaria deve rinvenirsi nella previsione normativa dell’art. 90 del d.P.R. 602/1973 -  che prevede la competenza del giudice ordinario/fallimentare sul profilo eminentemente concorsuale del trattamento dei debiti tributari nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti - intesa quale espressione di un principio generale di riparto, che indica, quale rimedio pratico volto ad evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela, l'accantonamento obbligatorio dei crediti in controversia insorgenda (a conseguenza delle certificazioni amministrative di cui all'art. 182 ter, co. 2, l. fall. ovvero dell'emanazione di atti impositivi/della riscossione) ovvero insorta (liti pendenti)”.
Precedente sulla seconda parte della massima: Cass. 15414/2018
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
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