Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21659

Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21659

“In tema di omologazione del concordato preventivo, proposto con transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182 ter L.F., il fisco, che esprima, nell’adunanza dei creditori, un voto contrario (o, come nella specie, irritualmente espresso come condizionato e dunque ritenuto viziato dal tribunale) alla proposta di concordato, ben può in data successiva, ma anteriore al giudizio di omologazione, manifestare la propria adesione alla transazione fiscale stessa; ne consegue che l’omologazione del concordato, in assenza di opposizioni e alla luce del parere favorevole del commissario giudiziale, è subordinata solo alla verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione. (Principio espresso dalla S.C. con riguardo a fattispecie in cui la maggioranza di capitale dei creditori, pur detraendo l’originario voto del fisco, già risultava in sede di adunanza e in cui l’adesione alla transazione fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria era sopraggiunta, sia pure successivamente all’adunanza dei creditori)”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 19/10/2011 n. 21659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PROTO Cesare Antonio - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1281/2010 proposto da:
FALLIMENTO ANGLIFIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCHI GUIDO UBERTO, giusta procura in calce al 2145 ricorso; - ricorrente -
contro
ANGLIFIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso l'avvocato ROCCHI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FINZI ANDREA, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -
contro
C.A.M. DI CRESCINI ACHILLE E C. S.N.C.; - intimata - avverso la sentenza n. 1041/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/11/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato FINZI ANDREA che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 4 agosto 2008 la ANGLIFIL s.r.l. chiedeva al Tribunale di Brescia l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, L. Fall., ex art. 161, proponendo la cessione dei propri beni al miglior offerente - salva la prelazione spettante alla ANGLIFIL Italia s.r.l., in forza di un contratto d'affitto d'azienda - sulla base di un piano che prevedeva il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati - ad eccezione di quelli oggetto della transazione fiscale in fieri, che sarebbero stati abbattuti nella misura del 45% - ed il pagamento dei debiti chirografari nella prevedibile percentuale del 15%. Con decreto 1-4 ottobre 2008 il Tribunale di Brescia ammetteva la società al concordato, che veniva poi approvato nell'adunanza dei creditori tenutasi il 4 novembre 2008, senza che fosse ancora pervenuta l'adesione alla proposta di transazione fiscale. Nel susseguente giudizio di omologazione non venivano proposte opposizione ed il commissario giudiziale esprimeva parere favorevole. Pervenute, nelle more, più comunicazioni dell'Equitalia s.p.a., l'ultima delle quali condizionava la propria adesione alla condizione che fosse depositata una polizza fideiussoria da parte di terzi a garanzia del pagamento, e prestata dall'affittuaria ANGLIFIL Italia s.r.l. la garanzia richiesta, l'Agenzia delle entrate ed Equitalia esprimevano infine il proprio consenso alla transazione fiscale. Con decreto 11-13 febbraio 2009 il Tribunale di Brescia respingeva l'istanza di omologa del concordato, dando atto che nonostante il raggiungimento della maggioranza dei creditori, l'adesione degli uffici finanziari alla transazione fiscale - che costituiva presupposto necessario per la fattibilità del concordato - era stata espressa con voto condizionato irrituale, solo tardivamente emendato in data successiva ai termine di cui alla L. Fall., art. 178, u.c.; e con sentenza emessa l'11 febbraio 2009, in accoglimento del ricorso di un creditore, dichiarava il fallimento della società. Il successivo reclamo L. Fall., ex art. 183, era accolto dalla Corte d'appello di Brescia con sentenza 26 novembre 2009, che revocava il fallimento e autorizzava l'omologazione del concordato, rimettendo gli atti al Tribunale di Brescia per i provvedimenti consequenziali; con compensazione delle spese di lite. La corte territoriale motivava: - che il novellato istituto del concordato preventivo rimetteva ai creditori, in via esclusiva, la valutazione sulla fattibilità del piano allegato alla proposta, con esclusione di alcun giudizio ufficioso del tribunale; - che, nella specie, la proposta era stata approvata con la maggioranza del 58,18% degli ammessi al voto: cui si erano aggiunti ulteriori voti favorevoli, successivi all'adunanza, per una percentuale finale del 64,57%; - che non era ostativo il voto iniziale contrario dell'Amministrazione finanziaria, soggetto parificato ad ogni altro creditore, la cui adesione alla transazione fiscale poteva sopravvenire anche posteriormente all'adunanza. Avverso la sentenza notificata il 4 novembre 2009 la curatela del fallimento ANGLIFIL s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato il 29 dicembre 2009. Deduceva: 1) la violazione della L. Fall., art. 17, e art. 133 c.p.c., giacchè la sentenza non risultava ritualmente pubblicata con depositato in cancelleria ed apposizione della firma del cancelliere; 2) la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 178, 180 e 182 ter, nonchè la carenza di motivazione, perchè la Corte d'appello di Brescia aveva male interpretato la sentenza del tribunale, che non aveva omologato il concordato preventivo in considerazione dell'inammissibilità del voto condizionato espresso dall'Agenzia delle entrate e da Equitalia, impeditivo di una trasparente verifica della maggioranza richiesta e non sanato dal voto favorevole espresso tardivamente. Resisteva con controricorso l'Angtifil s.r. in liquidazione. Nel termine di cui all'art.378 cod. proc. Civ. il fallimento ricorrente depositava una memoria illustrativa. All'udienza del 22 settembre 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la curatela deduce la violazione della L. Fall., art. 17, e art. 133 c.p.c.. Il motivo è infondato dal momento che la sentenza, prodotta in copia autentica, reca l'attestazione di deposito in data 26 novembre 2009, con sottoscrizione del cancelliere della Corte d'appello di Brescia, non impugnata in questa sede con querela di falso. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 178, 180 e 182 ter, nonchè la carenza di motivazione. Il motivo è infondato. La Corte d'appello di Brescia ha correttamente messo in rilievo il raggiungimento della maggioranza richiesta ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, indipendentemente dal voto dell'Amministrazione finanziaria: la cui adesione alla transazione fiscale, contemplata nel piano allegato alla proposta concordataria, è poi sopraggiunta, sia pure successivamente all'adunanza dei creditori (L. Fall., art. 178). Sotto questo profilo, non era ostativa l'originaria manifestazione di voto favorevole condizionato, interpretata come voto negativo dal tribunale in considerazione dell'irritualità inammissibile della condizione (che, in tale ottica, vitiatur et vitiat). Al riguardo, anche a prescindere dalla questione della revocabilità del voto contrario espresso in adunanza - risolta, peraltro, dalla prevalente dottrina in senso positivo già nel vigore della previgente normativa (con esclusione, cioè, dell'ipotesi di consumazione del diritto, così come di effetti preclusivi processuali) e, a fortiori, dopo la riforma dell'istituto, che ha eliso il requisito della maggioranza numerica ai fini dell'approvazione della proposta - resta in limine assorbente il rilievo, in fatto, che la maggioranza richiesta era stata comunque raggiunta nell'adunanza, pur computato in detrazione il voto dell'amministrazione finanziaria; la cui adesione alla transazione fiscale, distinta pur se funzionalmente collegata alla proposta concordataria che la prevedeva, ben poteva sopraggiungere in data successiva all'adunanza L. Fall., ex art. 178, ma anteriore al giudizio di omologazione. Quest'ultimo, in assenza di opposizioni ed alla luce del parere favorevole del commissario giudiziale, era subordinato, a quel punto, alla sola verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione: positivamente accertati in sentenza, con motivazione immune da mende. Per il resto, la corretta prospettazione della transazione fiscale in fieri, rendeva ab initio trasparente la proposta dell'Anglifil s.r.l., e quindi informato il consenso dei creditori; restando invece esclusa dal giudizio di omologazione la prognosi officiosa del futuro adempimento delle obbligazioni concordatarie in cui si traduce il giudizio di fattibilità, demandato alla valutazione autonoma del ceto creditorio. Il ricorso è dunque infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011
Norma

Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi


I.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria,anche a seguito di degradazione per incapienza (2), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
II.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda[...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
III.
Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
IV.
Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
V.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis. In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale(3). La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore(4). Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
VI.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
________________ 

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1 gennaio 2017.
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c),  n. 1 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta dopo “natura chirografaria”, delle seguenti parole: "anche a seguito di degradazione per incapienza".
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(3) Il secondo periodo del comma V, art. 182 ter, R.D. n. 267/1942, è stato sostituito dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 2  del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, con le seguenti parole : “In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(4) Periodo aggiunto dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c),  n. 3 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1,  Legge di conversione.
Prassi
  • Circolare Agenzia delle Entrate, 29 Dicembre 2020, n. 34/E
    Gestione delle proposte di transizione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa
    (tratto da www.agenziaentrate.gov.it )
  • Circolare Agenzia delle Entrate, n. 16 del 23.7.18
    Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
    Messaggio INPS,  19 febbraio 2016, n. 754
    Precisazione sulla Circolare n. 38 del 15 marzo 2010 in tema di applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
  • Transazioni sui crediti contributivi dell’Istituto ex 182 ter della legge fallimentare – modifiche alla circolare n. 38/2010.
  • Circolare ADE, 6 maggio 2015, n. 19/E
    Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale
  • Circolare Enpals, 5 novembre 2010, n. 15
    Estensione dell’istituto della transazione fiscale ai debiti per contributi previdenziali ed oneri accessori. Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 16 aprile 2010, n. 20/E
    Prevenzione e contrasto dell’evasione
  • Circolare INPS, 15 marzo 2010, n. 38
    Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009. Articolo 32, commi 5 e 6 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. Estensione della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della L.F. ai crediti contributivi. Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli accordi sui crediti contributivi
  • Circolare INAIL, 26 febbraio 2010, n. 8
    Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 10 aprile 2009, n. 14/E
    Transazione fiscale – Articolo 32, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
    Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 5 gennaio 2009, n. 3/E
    Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscal
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E
    Concordato preventivo e transazione fiscale



Tutta la Giurisprudenza

Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi

 

I) Sull’eventualità della transazione fiscale

 

IV) Sulle conseguenze penali del mancato pagamento dell’IVA in sede concorsuale

 

V) Sul consolidamento del debito fiscale in caso di ricorso alla transazione fiscale

 

VI) Sulla natura di sub-procedimento della transazione fiscale rispetto all’AdR

 

VIII) Sulla giurisdizione del giudice tributario nelle controversie riguardanti la mancata accettazione della transazione fiscale

 

IX) Sulla derogabilità delle disposizioni regolamentari in materia previdenziale di cui al D.M. 04/08/2009

 

X) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

 

XI) Sull’ammissibilità dell'utilizzo dei criteri interpretativi ricavabili dalle omologhe norme del CCII in materia di transazione fiscale

 

XII) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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