I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato (2).
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (3).
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci (5), sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.
NORMA PRECEDENTE: D.L. n. 78/2010
Art. 182-quater. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti (1). – I. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
II. Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.
III. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare.
IV. Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.
V. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.
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(1) Articolo introdotto dall’art. 48 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010; il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 (Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176 – suppl. ord. n. 174).
I) Sulla prededucibilità endoconcordataria dei crediti professionali anteriormente sorti in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo
II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione di procedure concorsuali
III) Sulla prededucibilità del credito del professionista svolgente attività funzionale alla procedura concorsuale
IV) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali
V) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
VI) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
VII) Sulla natura non decisoria dei provvedimenti sulla prededuzione assunti in sede di ammissione
VIII) Sui finanziamenti “ponte” dei soci
IX) Sulla prededucibilità dei finanziamenti negli A.D.R.
- http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0387/index.html Relazione della Banca d’Italia, settembre 2017, n. 387
- Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo (link da bancaditalia.it)
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime
Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015 - Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011
Istruzioni per gli intermediari creditizi