Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sull’eventualità della transazione fiscale
Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373

“L’imprenditore che formula la proposta di concordato preventivo non è obbligato a presentare la richiesta di transazione fiscale anche quando vuole trattare e soddisfare solo parzialmente i crediti tributari”. (in
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Cassazione civile sez. I - 8/6/2012 n. 9373


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29542/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente -
contro
TECNOMIL S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso l'avvocato OZZOLA MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIGLIORINI MARIO, giusta procura a margine del controricorso; CONCORDATO PREVENTIVO DELLA TECNOMIL S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso l'avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti -
contro
EQUITALIA POLIS S.P.A.; - intimata - Nonchè da: EQUITALIA POLIS S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Padova, Direzione e Coordinamento di Equitalia spa (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso l'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALVIGINI PAOLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONCORDATO PREVENTIVO DELLA TECNOMIL S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso l'avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale; TECNOMIL S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso l'avvocato OZZOLA MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIGLIORINI MARIO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale; - controricorrenti al ricorso incidentale -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 15/07/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI; udito, per la ricorrente, l'Avvocato DE BONIS EUGENIO (AVVOCATURA) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dei controricorsi; udito, per la controricorrente società Tecnomil, l'Avvocato SILVAGNI BARBARA, con delega avv. OZZOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dei propri ricorsi; udito, per il controricorrente Concordato, l'Avvocato BONACCORSI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dei propri ricorsi; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Equitalia, l'Avvocato MONICA GRASSI, per delega avv. MARESCA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del proprio ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Con decreto 15 luglio 2010, la Corte d'appello di Venezia respinse il reclamo dell'Agenzia delle entrate contro il decreto di omologazione del concordato preventivo della Tecnomil s.p.a., del Tribunale di Padova. Il concordato aveva previsto, oltre al pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c., e al pagamento al 30,55 % del credito privilegiato del Ministero dell'Istruzione, la destinazione dell'apporto del terzo, socio della Tecnomil, alla soddisfazione dei residui crediti, distinti in sei classi, con percentuali diverse. Le percentuali previste erano: del 46,08 per i crediti chirografari superiori a Euro 10.000,00; del 43 per i crediti chirografari inferiori a Euro 10.000,00; del 41 per gli istituti bancari; del 56 per i creditori privilegiati incapienti diversi dall'erario; dell'8 per i crediti privilegiati dell'erario e degli altri enti pubblici, vale a dire i crediti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Polis s.p.a.. Esaminando i motivi del reclamo, la corte ritenne che la transazione fiscale sia facoltativa, e non costituisca requisito indefettibile per l'approvazione del concordato. Nella fattispecie, il patrimonio della debitrice era in grado di soddisfare, oltre alle spese di procedura, unicamente i crediti privilegiati di cui all'art. 2751 bis c.c., e parte del credito del Ministero dell'università, mentre gli altri crediti privilegiati -in base al generale principio della L. Fall., art. 160 - non potevano essere soddisfatti indipendentemente da ogni accordo con l'agenzia o con il concessionario della riscossione, e trovavano collocazione chirografaria solo per effetto dell'apporto patrimoniale del terzo, svincolato da ogni regola ricavabile dalla L. Fall., art. 160, che impone solo la formazione delle classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, punto non in contestazione.
3.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate per due motivi, con atto notificato il 6 dicembre 2010. Resistono con separati controricorsi il Concordato e la Tecnomil. Equitalia Polis s.p.a. ha depositato controricorso con ricorso incidentale. A esso resistono con separati controricorsi il Concordato e la Tecnomil. Il concordato ha depositato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.
I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..
5.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione della L. Fall., artt. 160 e 182 ter, (testo vigente ratione temporis), per avere la corte del merito affermato che la transazione fiscale è solo facoltativa e che i crediti tributari sono suscettibili di falcidia in sede di approvazione della proposta di concordato preventivo. Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle medesime disposizioni, in forza delle quali il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, la percentuale e i tempi di pagamento, e le eventuali garanzie non possono essere per i tributi privilegiati inferiori a quelli che hanno un privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali, mentre quelli chirografari non possono avere trattamento differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. Nella specie i crediti dell'erario collocati nella classe quinta ricevevano l'8%, mentre ai creditori chirografari delle prime tre classi era accordata una percentuale superiore. Il fatto che i crediti erariali falcidiati gravassero sul patrimonio Tecnomil e non del terzo apportatore di nuova finanza non spostava i termini della questione. Le medesime due censure, prospettate però nell'ordine inverso, si rinvengono nel ricorso incidentale di Equitalia Polis s.p.a..
6.
In ordine al primo motivo del ricorso principale e al secondo motivo del ricorso incidentale questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi, affermando il principio che può disporsi l'omologazione del concordato preventivo, contenente la falcidia di crediti tributari, anche se non sia stato preventivamente attivato il procedimento di cui alla L. Fall., art. 182 ter, comma 2, al fine del perfezionamento della transazione fiscale ivi disciplinata, poichè dalla mera facoltatività di tale istituto discende che l'eventuale voto contrario dell'Amministrazione finanziaria non impedisce l'approvazione della relativa proposta da parte della maggioranza dei creditori (Cass. 4 novembre 2011 n. 22931). A quel precedente, cui il collegio ritiene di doversi uniformare, è sufficiente rinviare, non rinvenendosi nei ricorsi argomenti che richiedano un nuovo esame della questione.
7.
E' stata contestata l'ammissibilità dei motivi secondo del ricorso principale e primo del ricorso incidentale, perchè censurano solo una delle due rationes decidendi poste a fondamento della motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, lasciando immune da censure l'altra, che l'attribuzione all'erario di una maggiore percentuale di soddisfazione non sarebbe consentita dal patrimonio della debitrice, osservando l'ordine dei privilegi. L'osservazione non è condivisibile. A parte il fatto che la richiamata osservazione del giudice del reclamo è utilizzata, nel testo del provvedimento, soltanto per corroborare l'erroneità della tesi che la transazione fiscale sarebbe presupposto necessario del concordato preventivo, è decisivo il rilievo che non sì tratta di un'autonoma ratio decidendi, ma soltanto di un argomento logico giuridico a sostegno della tesi - direttamente investita dai motivi di ricorso in esame - secondo la quale il rispetto dei privilegi troverebbe il suo limite nel patrimonio del debitore, e non opererebbe in relazione all'apporto finanziario del terzo.
8.
E' certo, infatti, che nella proposta di concordato, secondo quanto accertato dal giudice del reclamo, la formazione delle classi e la determinazione della percentuale di soddisfazione dei crediti inseriti nelle prime cinque classi, ivi compresi quelli assistiti da cause di prelazione, sono funzionali alla ripartizione dell'apporto proveniente dal terzo, e che, senza di questo, i creditori privilegiati, odierni ricorrenti, sarebbero rimasti del tutto incapienti per l'insufficienza dell'attivo nel patrimonio della società debitrice. Il quesito posto alla corte verte dunque sulla prospettata necessità di rispettare, anche con riguardo all'apporto di terzi, il dettato della L. Fall., art. 160, comma 2. Le censure dei ricorrenti sono per questa parte fondate, nei limiti appresso indicati. Va premesso che il tema sottoposto alla corte non riguarda il trattamento dei crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari nonchè, come nella fattispecie di causa, da soci, ma la possibilità destinare detti finanziamenti al pagamento dei creditori secondo un piano che comporta l'alterazione della graduazione dei crediti muniti di prelazione. Riguardo a questi crediti la L. Fall., art. 160, enuncia, per quel che qui interessa, due regole: a) è possibile prevedere che i creditori muniti di cause di prelazione non siano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) e b) il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. La disposizione non tratta specificamente delle questioni poste dall'apporto finanziario di terzi, e non detta alcuna regola particolare circa il collocamento dei crediti prelatizi su tali apporti. In particolare, la seconda regola, sopra riportata sub b), esprime con chiarezza la volontà del legislatore che la formazione delle classi non alteri in alcun modo l'ordine di graduazione dei crediti muniti di cause di prelazione, che ha il suo fondamento nella legge e non è disponibile dalle parti. Nè il testo della norma, nè i principi generali consentono di ritenere che la maggioranza potrebbe sopprimere o ridurre i diritti di prelazioni spettanti ai creditori sol perchè il terzo ha condizionato il suo apporto a un'alterazione dell'ordine delle cause di prelazione. L'argomento logico sistematico, per cui l'intangibilità dell'ordine delle cause di prelazione trova il suo limite nel patrimonio del debitore, e non vieta al terzo di condizionare il suo apporto finanziario alla soddisfazione preferenziale di crediti posposti, s'infrange contro la constatazione che la liquidità offerta, qualora transiti nel patrimonio del debitore, pone le premesse della soddisfazione dei crediti secondo l'ordine delle prelazioni, essendo a questi effetti irrilevante quale sia l'origine e la provenienza dei mezzi finanziari con i quali il debitore paga i suoi creditori. Secondo i resistenti, l'art. 160 andrebbe letto in relazione con la L. Fall., art. 177, comma 3, che assimila i creditori prelatizi incapienti ai chirografari, e art. 180 comma 4, seconda parte, che, nell'ipotesi di cui al secondo periodo dell'art. 177, comma 1, (approvazione della maggioranza delle classi), consente al tribunale, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesti la convenienza della proposta, di omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Ma nessuna delle norme richiamate è pertinente alla questione qui dibattuta. I due argomenti sono affetti dal medesimo vizio, di ignorare la distinzione, che pure è assai chiara nell'impostazione della disciplina del concordato preventivo, tra presupposti di legittimità della proposta concordataria, e valutazione della convenienza della proposta. I primi sono indicati nell'art. 160, sono disciplinati dalla legge e inderogabili dalla volontà delle parti (debitore da un lato e massa dei creditori dall'altro), sono verificati d'ufficio dal tribunale, che in mancanza di essi dichiara la proposta inammissibile (art. 162) senza sottoporla all'approvazione della maggioranza dei creditori. La convenienza della proposta, invece, deve incontrare il favore della maggioranza dei creditori, e, se divisi in classi, della maggioranza delle classi che votano separatamente. La distinzione dei due piani, di legittimità della proposta concordataria, quale condizione della sua ammissibilità, e di convenienza della medesima, condizione della sua validità ed efficacia, corrisponde alla volontà del legislatore, che nella scansione delle fasi del procedimento ha previsto l'esame preliminare della sua ammissibilità e quello successivo dell'approvazione della maggioranza dei creditori. La mens legis è stata del resto esplicitamente confermata dalla sostituzione della parola "presupposti" a quella precedente "condizioni", nella rubrica dell'art. 160, disposta con il decreto correttivo (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 12, comma 1). Entrambe le norme invocate dai resistenti riguardano la fase dell'approvazione della proposta concordataria, della quale è supposta la legittimità, da esaminare in relazione alla sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 160; nè l'ordine logico giuridico può essere sovvertito, interpretando i presupposti sulla base delle maggioranze che sarebbero richieste qualora essi ricorressero, tanto più quando un tale risultato dovrebbe essere raggiunto forzando la chiara formulazione della L. Fall., art. 160, comma 2. Resta l'argomento che il terzo finanziatore può intervenire con mezzi propri a pagare i debiti del fallito senza dover sottostare alle regole del concorso. Ma ciò è vero alla condizione che l'intervento non comporti alcuna variazione dello stato patrimoniale del debitore, nè all'attivo - giacchè in tal caso i creditori non potrebbero essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore - e neppure al passivo, con la creazione di poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto. Questo accertamento non è stato compiuto dal giudice di merito, che ha ritenuto sufficiente, per l'ammissibilità della proposta che alterava la graduazione dei crediti muniti di prelazione, il solo fatto che la nuova liquidità costituisse l'apporto di un terzo, in tal modo incorrendo nella denunciata violazione della L. Fall., art. 160, comma 2. In accoglimento di questi motivi, l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte territoriale che, nel riesaminare il reclamo, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto: ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, la L. Fall., art. 160, comma 2, nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2 comma 1, lett. d), convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorchè risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando nè un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, nè un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, e rigetta nel resto i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in altra composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 27 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012
Norma

Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi


I.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria,anche a seguito di degradazione per incapienza (2), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
II.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda[...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
III.
Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
IV.
Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
V.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis. In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale(3). La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore(4). Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
VI.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
________________ 

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1 gennaio 2017.
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c),  n. 1 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta dopo “natura chirografaria”, delle seguenti parole: "anche a seguito di degradazione per incapienza".
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(3) Il secondo periodo del comma V, art. 182 ter, R.D. n. 267/1942, è stato sostituito dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 2  del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, con le seguenti parole : “In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(4) Periodo aggiunto dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c),  n. 3 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1,  Legge di conversione.
Prassi
  • Circolare Agenzia delle Entrate, 29 Dicembre 2020, n. 34/E
    Gestione delle proposte di transizione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa
    (tratto da www.agenziaentrate.gov.it )
  • Circolare Agenzia delle Entrate, n. 16 del 23.7.18
    Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
    Messaggio INPS,  19 febbraio 2016, n. 754
    Precisazione sulla Circolare n. 38 del 15 marzo 2010 in tema di applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
  • Transazioni sui crediti contributivi dell’Istituto ex 182 ter della legge fallimentare – modifiche alla circolare n. 38/2010.
  • Circolare ADE, 6 maggio 2015, n. 19/E
    Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale
  • Circolare Enpals, 5 novembre 2010, n. 15
    Estensione dell’istituto della transazione fiscale ai debiti per contributi previdenziali ed oneri accessori. Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 16 aprile 2010, n. 20/E
    Prevenzione e contrasto dell’evasione
  • Circolare INPS, 15 marzo 2010, n. 38
    Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009. Articolo 32, commi 5 e 6 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. Estensione della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della L.F. ai crediti contributivi. Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli accordi sui crediti contributivi
  • Circolare INAIL, 26 febbraio 2010, n. 8
    Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 10 aprile 2009, n. 14/E
    Transazione fiscale – Articolo 32, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
    Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 5 gennaio 2009, n. 3/E
    Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscal
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E
    Concordato preventivo e transazione fiscale



Tutta la Giurisprudenza

Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi

 

I) Sull’eventualità della transazione fiscale

 

IV) Sulle conseguenze penali del mancato pagamento dell’IVA in sede concorsuale

 

V) Sul consolidamento del debito fiscale in caso di ricorso alla transazione fiscale

 

VI) Sulla natura di sub-procedimento della transazione fiscale rispetto all’AdR

 

VIII) Sulla giurisdizione del giudice tributario nelle controversie riguardanti la mancata accettazione della transazione fiscale

 

IX) Sulla derogabilità delle disposizioni regolamentari in materia previdenziale di cui al D.M. 04/08/2009

 

X) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

 

XI) Sull’ammissibilità dell'utilizzo dei criteri interpretativi ricavabili dalle omologhe norme del CCII in materia di transazione fiscale

 

XII) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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