Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice
Cassazione civile, sez. VI, 2 luglio 2013, n. 16491

“Il provvedimento con il quale il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo autorizza la stipula di uno dei negozi indicati dall’articolo 167, comma 2, L.F. non ha natura decisoria, in quanto fermo restando che nella procedura in questione l’imprenditore non viene privato del potere di gestire e disporre dei propri beni, ma incontra soltanto un limite all’esercizio di tale potere, rimovibile mediante l’autorizzazione del giudice delegato, quel provvedimento si inquadra esclusivamente nell’ambito dei poteri del giudice delegato, strumentali all’espletamento delle sue funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura ed è intrinsecamente ed essenzialmente carente di contenuto e portata decisoria sui diritti soggettivi degli eventuali interessati. Pertanto, anche il provvedimento con il quale il Tribunale pronunci sul reclamo proposto contro i provvedimenti del giudice delegato ai sensi dell’articolo 164 L.F. è privo di contenuto decisorio ed ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, non ricorribile per Cassazione ex articolo 111 Cost.”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. VI - 2/7/2013 n. 16491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria- Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29402-2011 proposto da:
SOCIETA' GRAFICHE GELMINI SRL (OMISSIS) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
CASTELDELCI NATURA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92 - Scala D/3, presso lo studio dell'avvocato AGAMENNONE ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESI ROBERTA, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 2641 del 2011 del TRIBUNALE di PESARO del 18.10.2011, depositato il 07/11/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE; udito per la controricorrente l'Avvocato Alessandro Agamennone che si riporta agli scritti. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
- La s.r.l. Grafiche Gelmini ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro il decreto in data 7.11.2011 con il quale il Tribunale di Pesaro, provvedendo su reclamo ai sensi dell'art. 164 L. Fall., ha revocato il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione della predetta società ad iscrivere nuova ipoteca su beni della s.r.l. Casteldelci Natura, in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato preventivo. Resiste con controricorso la società debitrice intimata.
1.1
- E' stata depositata la relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Il relatore ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La relazione - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio - è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti.
2.
- Il ricorso - con il quale la società ricorrente denuncia 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e art. 168 L. Fall.; 2) vizio di motivazione; e 3) violazione dell'art. 168 L. Fall. - è inammissibile perchè proposto contro provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione. E' applicabile, invero, alla concreta fattispecie la giurisprudenza della S. Corte secondo la quale "il provvedimento del tribunale che respinge il reclamo proposto avverso il decreto col quale il giudice delegato nel procedimento di concordato preventivo, antecedente all'omologazione, autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento, con funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del debitore medesimo - il quale in questa fase conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa - che non decide su diritti soggettivi e non pregiudica il diritto dell'interessato a far valere le proprie ragioni in sede contenziosa, impugnando direttamente l'atto negoziale" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15074 del 07/07/2011). Già in precedenza, peraltro, la S.C. aveva ritenuto che "il provvedimento con il quale il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo autorizzi la stipula di uno dei negozi indicati dall'art. 167, comma 2, della L. Fall. non ha natura decisoria, in quanto fermo restando che nella procedura in questione l'imprenditore non viene privato del potere di gestire e disporre dei propri beni, ma incontra soltanto un limite all'esercizio di tale potere, rimovibile mediante l'autorizzazione del giudice delegato, quel provvedimento si inquadra esclusivamente nell'ambito dei poteri del giudice delegato, strumentali all'espletamento delle sue funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura ed è intrinsecamente ed essenzialmente carente di contenuto e portata decisoria sui diritti soggettivi degli eventuali interessati. Pertanto, anche il provvedimento con il quale il Tribunale pronunci sul reclamo proposto contro i provvedimento del giudice delegato ai sensi dell'art. 164 L. Fall. è privo di contenuto decisorio ed ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, non ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. (Sez. 1, Sentenza n. 4260 del 13/04/1995).
3.
- Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013
Norma

Art. 164 L.F. Decreti del giudice delegato


I.
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 141 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 164 L.F. Decreti del giudice delegato

Art. 164 L.F. Decreti del giudice delegato

 
 

I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice

 

II) Sul provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico

 

III) Sul provvedimento con cui il giudice autorizza il debitore al compimento di atti di straordinaria amministrazione

 

IV) Sul provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore del liquidatore

 

V) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

VI) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

VII) Sull’incompatibilità del giudice delegato nei giudizi da lui autorizzati

 

VIII) Sull’impugnabilità autonoma del provvedimento ex art. 173 L.F.

 

IX) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale

 

X) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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