Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
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Cassazione civile sez. I, 8 maggio 2014, n. 9998
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“Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è reclamabile - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 162, secondo comma, in caso di mancata ammissione alla procedura, e 179, primo comma, legge fall., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - ma può essere, impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza. In analogia con quanto previsto dalla legge fallimentare agli artt. 162, comma 2, e 179, comma 1, (in caso di mancata ammissione alla procedura e di mancata approvazione del concordato da parte dei creditori) la revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è impugnabile con reclamo e non può essere impugnata neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando non abbia carattere decisorio e cioè non sia fondata sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione; al di fuori di tali ipotesi, infatti, la decisorietà è acquisita soltanto con la dichiarazione di fallimento, in difetto della quale il debitore può proporre nuova domanda di concordato”.
(Giustizia Civile Massimario 2014)
Norma
Art. 164 L.F. Decreti del giudice delegato
I.
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
(1) Articolo sostituito dall’art. 141 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 164 L.F. Decreti del giudice delegato
Art. 164 L.F. Decreti del giudice delegato
I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice
II) Sul provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico
III) Sul provvedimento con cui il giudice autorizza il debitore al compimento di atti di straordinaria amministrazione
IV) Sul provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore del liquidatore
V) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
VI) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
VII) Sull’incompatibilità del giudice delegato nei giudizi da lui autorizzati
VIII) Sull’impugnabilità autonoma del provvedimento ex art. 173 L.F.
IX) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale
X) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie