Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 164 L.F. Decreti del giudice delegato

I.
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 141 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 164. Decreti del giudice delegato. – I. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.

II. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame.

Giurisprudenza
 

I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice

 

II) Sul provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico

 

III) Sul provvedimento con cui il giudice autorizza il debitore al compimento di atti di straordinaria amministrazione

 

IV) Sul provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore del liquidatore

 

V) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

VI) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

VII) Sull’incompatibilità del giudice delegato nei giudizi da lui autorizzati

 

VIII) Sull’impugnabilità autonoma del provvedimento ex art. 173 L.F.

 

IX) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale

 

X) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato

Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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