Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sull’impugnabilità del decreto che liquida il compenso del curatore
Cassazione civile, sez. VI, 19 novembre 2013, n. 25951

“Il decreto con cui il tribunale, nel dichiarare la chiusura del fallimento a seguito di omologazione del concordato fallimentare, ha liquidato gli onorari spettanti al curatore condizionando tale atto alla verifica dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi concordatari, difetta del requisito della definitività e non è ricorribile per cassazione”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. VI - 19/11/2013 n. 25951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19904-2011 proposto da:
M.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 466, presso lo studio dell'avvocato FLOCCO MARINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO M.L. in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESI 21, presso lo studio dell'avvocato PARENTI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE MEO FABRIZIO, giusto mandato in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. fall. 39/97 del TRIBUNALE di FOGGIA del 6.4.2011, depositato il 18/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO Magda. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per l'estinzione del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il consigliere designato, D.ssa CRISTIANO Magda, ha depositato la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti: M.L. propone ricorso straordinario per cassazione contro il decreto 18.5.011 del Tribunale di Foggia che, nel dichiarare la chiusura del Fallimento di M.L. a seguito di omologazione del concordato fallimentare da questi proposto, ha liquidato gli onorari spettanti al curatore "riservando il provvedimento finale di accertamento degli obblighi concordatali". Il ricorrente lamenta carenza di motivazione del decreto di liquidazione e violazione del D.M. n. 570 del 1992, art. 2, comma 2. Resiste con controricorso il curatore del Fallimento di M. L., che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili. La seconda delle eccezioni svolte in via preliminare dal controricorrente, peraltro rilevabile anche d'ufficio, appare fondata. Va infatti rilevato che qualora, come nella specie, il fallimento si chiuda con un concordato, il compenso al curatore va liquidato, ai sensi della L.Fall., art. 39, comma 2, dopo l'esecuzione del concordato stesso (Cass. 2991/06). Il provvedimento impugnato, emesso dopo l'omologa del concordato ma prima della verifica della sua regolare esecuzione, e non a caso condizionato alla verifica dell'accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi concordatari, difetta pertanto del requisito della definitività e non è ricorribile per cassazione. Tanto potrebbe essere affermato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Il collegio rileva che M.L. ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, il quale deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 390 c.p.c.. Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Fallimento, che ha accettato la rinuncia ed ha dichiarato a sua volta di rinunciare al controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013
Norme

Art. 136 L.F. Esecuzione del concordato


I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
II.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
IV.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
  • Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
    Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR
  • Messaggio INPS,  14 giugno 2019, n. 2272
    Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni
  • Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
    . In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. gs. n. 446 del 1997
  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
  • Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nel­l’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
    Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali.
    Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77 I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140


Tutta la Giurisprudenza

Art. 136 L.F. Esecuzione del concordato

 

I) Sul compenso spettante al curatore del fallimento chiusosi con un concordato

 

II) Sull’intervento dell’assuntore del concordato nel giudizio di Cassazione proposto dal curatore fallimentare

 

III) Sull’impugnabilità dei decreti emessi in fase esecutiva

 

IV) Sui poteri del giudice in tema di cancellazione dei vincoli afflittivi durante la fase di esecuzione del concordato

 

V) Sui poteri del giudice delegato e del tribunale in sede di verifica dell’esecuzione del concordato

 

VI) Sull’impugnabilità dei decreti del tribunale fallimentare

 

VII) Sull’efficacia del decreto di omologazione

 

VIII) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare

 

IX) Sul giudice competente in caso di controversie tra assuntori del concordato

 

X) Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario

 

XI) Sul ruolo del curatore a concordato omologato

 

XIII) Sulla ricorribilità per cassazione dei decreti ex art. 136 comma 3 L.F.

 

XIV) Sull’interruzione del processo dopo la chiusura del fallimento

 

XVI) Sullo ius postulandi del difensore della Curatela dopo la chiusura del fallimento

 

XVII) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo allorché sussista patto di differimento degli effetti traslativi

 

XVIII) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo

 

XX) Sulla natura del concordato fallimentare

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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