Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul compenso spettante al curatore del fallimento chiusosi con un concordato Cassazione civile, sez. I, 21 agosto 2013, n. 19339

“Il compenso spettante al curatore del fallimento chiusosi con un concordato va liquidato, dopo l’esecuzione di quest’ultimo, alla stregua dei criteri sanciti dall’articolo 2, secondo comma, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570 (applicabile ratione temporis), che ne giustifica una valutazione riduttiva della sua opera rispetto all’ipotesi di chiusura del fallimento nei modi ordinari (in logica coerenza col fatto che lo stesso, in tal caso, è sollevato da una parte dei suoi compiti usuali in tema di liquidazione e distribuzione dell’attivo), stabilendo che la percentuale sull’attivo, calcolata sull’ammontare di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori, non può superare le misure massime previste dall’articolo 1 del menzionato decreto, e perciò in tal modo consentendo che essa scenda, a seguito di apprezzamento discrezionale del tribunale, anche al di sotto della misura minima”. (in
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Cassazione civile sez. I - 21/8/2013 n. 19339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8062-2011 proposto da: C.A. (c.f. (OMISSIS)), in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo; - ricorrente -
contro
MIB PRIMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso l'avvocato ALBANESE GINAMMI LORENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -
contro
FALLIMENTO GEN 5 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 08/02/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO; udito, per il ricorrente, l'Avvocato A.C. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato L. ALBANESE GINAMMI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. C.A. ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria, il decreto del Tribunale di Roma dell' 8.2.011 con il quale gli è stato liquidato il compenso per l'attività svolta come curatore del Fallimento della Gen 5 s.r.l., aperto con sentenza del 29.10.2008 e chiuso a seguito di omologazione del concordato fallimentare proposto dall'assuntrice Mib Prima s.p.a.. Mib Prima s.p.a. ha resistito con controricorso. Il Fallimento della Gen 5 s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va preliminarmente affermata l'ammissibilità dell'intervento di Mib Prima s.p.a., società assuntrice del concordato fallimentare della Gen 5 s.r.l., che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, si è obbligata al pagamento dei creditori ammessi ed opponenti, nonchè di tutte le spese prededucibili (ivi comprese, pertanto, quelle relative al compenso del curatore), con liberazione della società fallita. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un soggetto che non abbia partecipato al precedente grado del giudizio è legittimato a proporre ricorso per cassazione qualora sia successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso. E la qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso va senz'altro riconosciuta all'assuntore del concordato fallimentare che sia subentrato nelle singole posizioni debitorie già facenti capo al fallito ed alla massa, con liberazione del debitore originario (cfr. Cass. nn.24263/010, 7627/97, 9227/95). 2) Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 39, comma 1, l. fall., che, nel prevedere che il compenso del curatore è liquidato secondo le norme stabilite con decreto del ministro della giustizia, rinviava, alla data di emissione del decreto, al D.M. n. 570 del 1992; assume, sotto un primo profilo, che il compenso è stato determinato in misura inferiore ai minimi previsti da detto decreto e, sotto altro profilo, che nella somma liquidatagli è stato erroneamente calcolato anche il rimborso forfetario del 5%, che avrebbe dovuto essere calcolato separatamente e corrisposto in aggiunta alla somma riconosciuta per onorari. 2) Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione del provvedimento, che non consentirebbe di individuare l'iter argomentativo che ha condotto all'adozione di un criterio di liquidazione difforme da quello previsto dall'ari. 1 del citato D.M.. Deduce, in subordine, che la motivazione sarebbe contraddittoria, in quanto il tribunale, dopo aver fatto riferimento all'importanza del fallimento ed all'opera del curatore, valutata con specifico riguardo ai risultati ottenuti ed alla durata delle operazioni, ha liquidato il compenso discostandosi dal criterio legale. I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, non meritano accoglimento. Va in primo luogo rilevato che qualora, come nella specie, il fallimento si chiuda con un concordato, il compenso al curatore va liquidato, dopo l'esecuzione del concordato stesso (art. 39, comma 2, l. fall.), secondo i criteri stabiliti dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 2, comma 2, che prefigura la possibilità di una valutazione riduttiva dell'opera del curatore rispetto al caso di chiusura del fallimento nei modi ordinari (in logica coerenza col fatto che il curatore, nell'ipotesi di concordato, è sollevato da una parte dei suoi compiti usuali, segnatamente in punto di liquidazione e distribuzione dell'attivo), nel senso che stabilisce che la percentuale sull'attivo, calcolata sull'ammontare di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori, non può superare le misure massime previste dall'art. 1 dello stesso d.m., consentendo in tal modo che essa scenda, a seguito di apprezzamento discrezionale del tribunale, anche al di sotto della misura minima (cfr. Cass. n. 2991/06). Tanto basterebbe ad escludere la fondatezza della censura inerente la violazione dei minimi tariffari e la sua stessa ammissibilità, posto che il ricorrente non ha precisato quale somma è stata distribuita ai creditori. A parte tale rilievo, il ricorso si fonda sull'errato presupposto che l'art. 1 del citato d.m. stabilisca che il compenso sull'attivo realizzato debba essere compreso fra un minimo ed un massimo per ogni scaglione progressivo della tariffa, laddove, al contrario, per gli ultimi due scaglioni (che comprendono l'uno le somme da Euro 516.456,90 ad Euro 1.549.370,70 e l'altro le somme eccedenti Euro 1.549.370,70) è previsto soltanto un compenso massimo (che non può superare, rispettivamente, l'1,80%" e lo 0,90%), ma non è indicato un compenso minimo: in linea teorica, pertanto, il tribunale potrebbe non riconoscere alcuna somma sui predetti scaglioni senza, per questo, violare la tariffa. Nel decreto impugnato è poi precisato che la somma liquidata è comprensiva delle spese forfetarie nella misura del 5%, e, poichè ciò che rileva è che dette spese siano state riconosciute, appare incomprensibile la doglianza con la quale l'avv. C. sembra affermare che il loro ammontare deve essere sempre determinato separatamente e non può essere inglobato in un calcolo unitario del compenso. Infondata è pure la censura svolta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, posto che il Tribunale ha chiaramente indicato i criteri ai quali si è attenuto per la liquidazione (ammontare dell'attivo e del passivo; importanza del fallimento; opera del curatore, avuto riguardo ai risultati ottenuti ed alla durata delle operazioni). Spettava pertanto al ricorrente di chiarire quali elementi di fatto, trascurati dal giudice del merito, rivestivano valenza decisiva ai fini della determinazione del compenso nella misura massima, non potendo sul punto tenersi conto della prassi, asseritamente invalsa in tutti i tribunali d'Italia, ma alla quale il tribunale di Roma non era certamente obbligato ad attenersi, di riconoscere al curatore la percentuale massima prevista dal D.M. "quante volte risulti dimostrato che, in relazione all'opera svolta, questi ha ottenuto risultati soddisfacenti, con riferimento anche alla durata del procedimento", tanto più che stabilire se detti risultati siano più o meno soddisfacenti è questione tipicamente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di giudizio di legittimità ove sia congruamente motivata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013
Norme

Art. 136 L.F. Esecuzione del concordato


I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
II.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
IV.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
  • Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
    Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR
  • Messaggio INPS,  14 giugno 2019, n. 2272
    Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni
  • Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
    . In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. gs. n. 446 del 1997
  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
  • Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nel­l’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
    Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali.
    Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77 I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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