Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sull’impugnabilità dei decreti del tribunale fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24438

“È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex articolo 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di esecuzione del concordato fallimentare, sia stato emesso su reclamo avverso il decreto del giudice delegato con cui al terzo assuntore veniva dato l’ordine di pagare i creditori surrogatisi ad altri e tali riconosciuti con decisione assunta in procedimento ancora non concluso, trattandosi di provvedimento privo del carattere della definitività ed inidoneo a pregiudicare in modo definitivo i diritti soggettivi delle parti”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. VI - 2/12/2010 n. 24438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITTORIA Paolo - Presidente
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
- Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24524/2009 proposto da: CELAM ALVEOLATER s.r.l. (ora CELAM s.p.a.) e ILA VALDADIGE s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Viale Gorizia n. 51, presso l'Avv. ZANNINI Ferruccio, che le rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso; - ricorrenti -
contro
FORNACE S.I.L.M.A. s.p.a., con domicilio eletto in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso l'Avv. FERRO LUZZI Federico che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - e
contro
FANTINI SCIANATICO s.p.a. e SILS LATERIZI s.r.l.; - intimate - nonchè su ricorso n. 24529/09 proposto da: FANTINI SCIANATICO s.p.a. e SILS LATERIZI s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Via Belsiana n. 71, presso l'Avv. Alessandro Mastrodomenico, rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Giansante, come da procura in calce al ricorso; - ricorrenti -
contro
FORNACE S.I.L.M.A. s.p.a., con domicilio eletto in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso l'Avv. Federico Ferro-Luzzi che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - e
contro
CELAM s.p.a. e ILA VALDADIGE s.r.l.; - intimate - per la cassazione del decreto del Tribunale di Siena depositato il 16 settembre 2009. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli. E' presente l'avv. FERRUCCIO ZANNINI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CELAM ALVEOLATER s.r.l. (ora CELAM s.r.l.) e ILA VALDADIGE s.r.l., da una parte, nonchè FANTINI SCIANATICO s.p.a. e SILS LATERIZI s.r.l., dall'altra, ricorrono separatamente per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe de tribunale che, decidendo avverso i reclami dalle stesse proposti contro il decreto in data (OMISSIS) del giudice delegato al concordato fallimentare Sils Laterzi s.r.l., li ha parzialmente respinti. Contro entrambi i ricorsi resiste l'intimata Fornace Silma con controricorso. La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., è del seguente letterale tenore: "rileva che i ricorsi, previa riunione, possano essere decisi in Camera di consiglio in quanto: Oggetto dei ricorsi è il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso un decreto del giudice delegato ad un concordato fallimentare adottato nella fase posteriore alla dichiarata completa esecuzione del medesimo e nell'esercizio del potere-dovere di sorveglianza sull'esecuzione che permane finchè il concordato non abbia avuto integrale attuazione, anche dopo l'adozione del decreto di cui alla L. Fall., art. 136, comma 2 (Cassazione civile, sez. 1^, 23 dicembre 1992, n. 13626). Nella specie il giudice delegato, ritenuta la provvisoria esecutività del provvedimento con il quale il tribunale, pronunciandosi in ordine a più domande tardive di surroga nello stesso credito già ammesso allo stato passivo in capo ad altro creditore al quale tutti gli istanti pretendevano di essersi surrogati, aveva deciso circa l'individuazione degli effettivi titolari, ha ordinato all'assuntore Fantini Scianatico s.p.a. di provvedere al pagamento degli importi riconosciuti nella richiamata decisione benchè soggetta ad impugnazione. Tale essendo la natura del provvedimento su cui si è pronunciato il tribunale, i ricorsi per cassazione debbono essere ritenuti inammissibili. Giova premettere che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà. Il carattere della definitività sussiste quando il provvedimento decisivo di - o incidente su - diritti o status non è assoggettabile ad alcun mezzo di riesame (che non deve consistere necessariamente in un mezzo di impugnazione, ma può anche identificarsi nella possibilità che la materia del contendere costituisca oggetto di un'azione giurisdizionale), quindi da luogo a giudicato in senso formale (art. 324 c.p.c.) e fa stato, nel senso di cui all'art. 2909 c.c., su situazioni soggettive aventi natura sostanziale (Cass. S.U, n. 11026 del 2003). Il carattere della decisorietà ricorre nei caso in cui li provvedimento decide una controversia su diritti soggettivi o status, incidendo su situazioni soggettive aventi natura sostanziale ed è suscettibile di comportare per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile (Cass. S.U., n. 4915 del 2006; n. 11026 del 2003; n. 1245 del 2004). Entrambi i caratteri devono coesistere, affinchè il provvedimento sia ricorribile, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7. La decisorietà è, infatti, irrilevante, qualora il provvedimento sia modificabile e revocabile per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, ovvero per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità (art. 742 c.p.c.), poichè in queste ipotesi manca una statuizione definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti (Cass. S.U. n. 11026 de 2003; n. 6220 del 1986). 2.2.- Posta questa premessa, va osservato che la sentenza di omologazione del concordato determina la chiusura del fallimento, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione, ai sensi della L. Fall., art. 136 (Cass. n. 11189 del 1995); i successivi atti del giudice delegato costituiscono atti meramente esecutivi, posti in essere nell'esercizio del potere - dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, che permane finchè questo non abbia avuto integrale attuazione (Cass. n. 12862 del 2002; n. 13626 del 1992). Tuttavia, la sentenza di omologazione del concordato può rimettere al giudice delegato anche il compito di stabilire le semplici modalità di pagamento delle somme dovute, con decreto che comunque non può eccedere i limiti stabiliti dalla sentenza. In particolare, è certamente precluso ai giudice delegato ed al Tribunale, in sede di esercizio del citato potere-dovere, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, quale è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare; se ciò accade, il relativo provvedimento deve intendersi adottato sul piano gestorio e non può pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti (Cass. n. 9240 del 1997). Le questioni che avrebbero potuto costituire oggetto di impugnazione della sentenza, quale quella concernente la misura della soddisfazione dei crediti, come questa Corte ha già affermato, non possono quindi essere rimesse e, comunque, decise al giudice delegato. In particolare, l'ammontare dei crediti che devono essere soddisfatti, risultante dallo stato passivo in correlazione con la sentenza di omologazione, non può essere modificato; in caso di contestazione circa la misura della loro soddisfazione, deve promuoversi una decisione in sede contenziosa nelle forme ordinarie fra i legittimi contraddittori (Cass. n. 5811 del 1989; successivamente, Cass. n. 9240 del 1997), (Cassazione civile, sez. 1^, 18 febbraio 2009, n. 3921). Ciò posto è indubbia l'assenza del carattere di definitività nel provvedimento oggetto di reclamo, posto che i medesimo non determina in via definitiva un nuovo assetto dei diritti coinvolti ma si limita a dare immediata quanto provvisoria esecuzione (a torto o ragione qui non rileva) ad un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice competente a stabilire tale assetto nell'ambito di un procedimento la cui sola conclusione determina la definitiva attribuzione del diritto". Ritiene il Collegio di poter condividere la relazione e pertanto, riuniti i ricorsi, se ne deve dichiarare l'inammissibilità cui consegue la condanna alle spese in favore della controricorrente.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e condanna le ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.600, di cui Euro 3.500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010
Norme

Art. 136 L.F. Esecuzione del concordato


I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
II.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
IV.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
  • Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
    Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR
  • Messaggio INPS,  14 giugno 2019, n. 2272
    Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni
  • Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
    . In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. gs. n. 446 del 1997
  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
  • Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nel­l’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
    Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali.
    Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77 I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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