Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sull’impugnabilità del decreto che liquida il compenso del curatore
Cassazione civile, sez. VI, 19 novembre 2013, n. 25951

“Il decreto con cui il tribunale, nel dichiarare la chiusura del fallimento a seguito di omologazione del concordato fallimentare, ha liquidato gli onorari spettanti al curatore condizionando tale atto alla verifica dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi concordatari, difetta del requisito della definitività e non è ricorribile per cassazione”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. VI - 19/11/2013 n. 25951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19904-2011 proposto da:
M.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 466, presso lo studio dell'avvocato FLOCCO MARINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO M.L. in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESI 21, presso lo studio dell'avvocato PARENTI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE MEO FABRIZIO, giusto mandato in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. fall. 39/97 del TRIBUNALE di FOGGIA del 6.4.2011, depositato il 18/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO Magda. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per l'estinzione del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il consigliere designato, D.ssa CRISTIANO Magda, ha depositato la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti: M.L. propone ricorso straordinario per cassazione contro il decreto 18.5.011 del Tribunale di Foggia che, nel dichiarare la chiusura del Fallimento di M.L. a seguito di omologazione del concordato fallimentare da questi proposto, ha liquidato gli onorari spettanti al curatore "riservando il provvedimento finale di accertamento degli obblighi concordatali". Il ricorrente lamenta carenza di motivazione del decreto di liquidazione e violazione del D.M. n. 570 del 1992, art. 2, comma 2. Resiste con controricorso il curatore del Fallimento di M. L., che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili. La seconda delle eccezioni svolte in via preliminare dal controricorrente, peraltro rilevabile anche d'ufficio, appare fondata. Va infatti rilevato che qualora, come nella specie, il fallimento si chiuda con un concordato, il compenso al curatore va liquidato, ai sensi della L.Fall., art. 39, comma 2, dopo l'esecuzione del concordato stesso (Cass. 2991/06). Il provvedimento impugnato, emesso dopo l'omologa del concordato ma prima della verifica della sua regolare esecuzione, e non a caso condizionato alla verifica dell'accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi concordatari, difetta pertanto del requisito della definitività e non è ricorribile per cassazione. Tanto potrebbe essere affermato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Il collegio rileva che M.L. ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, il quale deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 390 c.p.c.. Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Fallimento, che ha accettato la rinuncia ed ha dichiarato a sua volta di rinunciare al controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013
Norma

Art. 119 L.F. Decreto di chiusura


I.
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nel­l’articolo 17.
II.
Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
III.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. Contro il decreto della corte d’appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all’articolo 17 per ogni altro interessato (1).
IV.
Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato (2).
V.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.
 

 

(1) Periodo aggiunto dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Comma aggiunto dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
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Art. 119 L.F. Decreto di chiusura

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