Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 14 dicembre 2016, n. 25726 (Rel. Di Virgilio)

“L'ordinanza con la quale il giudice dispone la revoca della sospensione della restituzione di alcuni beni nel corso dell’esercizio provvisorio, non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost in quanto priva della decisorietà giacché non incide direttamente su diritti soggettivi, né possiede carattere definitivo, essendo sempre a sua volta revocabile.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 104-ter L.F. Programma di liquidazione


I.
Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (1), il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore (2).
II.
Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
f) il termine entro il quale sara' completata la liquidazione dell'attivo. (3)
III.
Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.(4)
IV.
Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,(5) può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o societa' specializzate (6) alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.
V.
Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.
VI.
Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.
VII.
Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.
VIII.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.
IX.
Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso conformi.
X.
Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma. (7) (8)
________________ 

(1) L'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 , ha aggiunto le parole "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,". 
(2) Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. 
(3) La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. 
(4) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. 
(5) L'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha aggiunto le parole ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,". 
(6) L'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto le parole "o societa' specializzate". 
(7) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. 
(8) L'ultimo periodo è stato aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016. 
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge. 
Prassi
Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. Verifiche ispettive nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di CGIS
 
Integrazione alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 relativa a chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali
L’esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento (art. 104 L.F.)


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Art. 104 L.F. Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito

 

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