Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)

Il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa, ed è quindi idoneo al giudicato; sicché, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, primo comma, legge fallimentare, non è definitivo e, quindi, è insuscettibile di  ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., che invece è proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo.
Precedenti citati: Cass., Sez. U., 27073/2016
(Antonio Pezzano-  IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 183 L.F. Reclamo


I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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