Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27085

Sullo svolgimento del doppio incarico di commissario giudiziale e liquidatore Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27085

“In tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di ulteriore e diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 15/12/2011 n. 27085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 400/2009 proposto da: F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato MASINI Maria Stefania, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVALLARO MARIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
RISTORANTE ROCCA DEL BORGIA DI DI BERARDINO ANNA, PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO D.B.A.; - intimati - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CAMERINO, depositato il 14/11/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Camerino, con decreto depositato il 14 novembre 2008, ha respinto l'istanza di revoca del proprio precedente decreto emesso il 1 ottobre dello stesso anno proposta da F.A., che si era doluta della liquidazione del compenso per l'opera da lei svolta nella qualità di commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo dell'impresa Di Berardini Anna che le sarebbe spettato in relazione alla duplice attività svolta, di commissario e di liquidatore della cessio honorum, sostenendone la non reclamabilità. F.A. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione in base ad unico motivo articolato in quattro profili, illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce violazione del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 5, comma 2, della L. Fall., artt. 39 e 165, della L. Fall., art. 182 e vizio di carente motivazione, per denunciare l'erronea unitaria liquidazione dell'importo del compenso per l'opera da essa prestata, meritevole invece di separata retribuzione in relazione alla duplice attività svolta, di commissario della procedura e di liquidatore dei beni oggetto della cessione dei beni. Il quesito di diritto chiede se "nel caso in cui un unico soggetto svolga le distinte funzioni di commissario giudiziale di procedura di concordato preventivo con cessio honorum e di liquidatore dei medesimi beni, in applicazione corretta del D.M. n. 570 del 1992, art. 5, comma 2 e della L. Fall., art. 182, comma 3, in riferimento al richiamo fattovi della L. Fall., art. 39, spetti o meno al medesimo soggetto la liquidazione di un distinto compenso per le distinti funzioni". Il ricorso appare fondato. Il Tribunale di Camerino ha liquidato il compenso spettante all'odierna ricorrente, commissario giudiziale del concordato preventivo, espressamente applicando il principio enunciato dalle S.U. nella sentenza n. 4670/1997 che ha escluso il raddoppio del compenso previsto dal D.M. n. 570 del 1992, art. 5, siccome illegittimo ed irragionevole, conseguendo ad arbitraria sopravalutazione dell'apporto del commissario rispetto a quello del curatore fallimentare. L'approdo è affetto dal denunciato errore. La questione introdotta con l'istanza di liquidazione, che viene in questa sede riproposta, se vi sia concorrenza fra compenso dovuto al commissario giudiziale del concordato preventivo che abbia svolto altresì le funzioni di liquidatore, trae origine da situazione di fatto estranea al tema di discussione esaminato dal citato arresto, assolutamente condiviso dalla successiva giurisprudenza- Cass. nn. - 3691/2000, 16987/2004 ed anche in questa ribadito-, che ha riguardato la spettanza al commissario giudiziale di ulteriore compenso per l'attività di vigilanza delle operazioni svolte dal liquidatore, dunque da altro organo. Incontroverso nel caso di specie che l'odierna ricorrente ebbe a ricoprire il doppio incarico - prima di commissario giudiziale del concordato e quindi di liquidatore della cessio honorum-, la liquidazione del compenso ad essa spettante non poteva prescindere dal diverso e distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento del suo ufficio, di sicuro astrattamente concorrente, ed in concreto effettivamente eseguito. Secondo quanto si afferma nella recente sentenza di questa Corte n. 15699/2011 cui s'intende dare continuità senza necessità di rivisitazione- pronunciata in un caso in cui il commissario giudiziale era stato incaricato anche dell'espletamento della fase esecutiva della procedura, la nomina del liquidatore ha carattere necessario, non potendo da essa prescindersi in relazione alla liquidazione del compendio attivo che rappresenta attività esorbitante dai compiti istituzionali del commissario giudiziale. La specifica caratterizzazione del corrispondente incarico ne rivela l'ontologica distinzione rispetto all'ufficio del commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l'effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di istinto compenso. Il rigetto dell'istanza di liquidazione formulata dalla dottoressa F. è stata pertanto erroneamente disposto dal Tribunale di Camerino facendo applicazione di un principio, corretto in tesi, ma inapplicabile nel caso in esame in quanto ispirato al fine di evitare l'irragionevole vantaggio attribuito dalla doppia liquidazione rispetto al curatore fallimentare al commissario giudiziale cui verrebbe riservato un trattamento più favorevole in ragione dell'esercizio del mero controllo dell'attività liquidatoria, affidata e svolta da altro soggetto. Il richiamo contenuto nella L. Fall., art. 165, per quel che rileva, alla L. Fall., art. 39, comportando l'applicazione al detto organo del criterio di liquidazione del compenso spettante al curatore fallimentare, disapplicata perchè irragionevole- Cost. n. 484/1983- la disposizione contenuta nell'art. 5 del D.M. citato che prevedeva il compenso anche per l'attività successiva all'omologazione, determina il riconoscimento al detto organo di unico compenso, così come per il curatore, secondo quanto premesso, in relazione alla tipica attività esercitata per dare esecuzione a quell'incarico. Vale a dire di controllo della liquidazione nel concordato con cessione dei beni, ovvero di adempimento del concordato, in caso di concordato con garanzia o misto. L'attività, in tal caso, va considerata unitariamente e dunque compensata una sola voltaCass. Citata e sul suo solco n. 16987/2004-. Proseguita invece in forma d'attività di liquidazione, che è distinta ed autonoma rispetto a quella di sorveglianza connaturata alla funzione del commissario, il suo ulteriore compimento merita evidentemente separata ed autonoma remunerazione. Il decreto impugnato deve per l'effetto essere cassato con rinvio degli atti al Tribunale di Camerino che liquiderà alla ricorrente il compenso alla stessa dovuto in relazione all'espletamento del doppio distinto incarico svolto con riferimento alla duplice veste ricoperta nell'ambito della procedura, e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale Camerino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011
Norme

Art. 182 L.F. Cessioni


I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
II.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
III.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
IV.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
VI. Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma.
 

 

(1) L’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha così sostituito la rubrica precedente “Provvedimenti in caso di cessione di beni”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 3 si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge; quelle di cui alla nota 2 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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