Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. III - 20/8/2013 n. 19233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SEGRETO Antonio - Presidente
- Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
- Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere
- Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
- Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
contro
contro
contro
P.Q.M.
I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
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Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2013, n. 19233
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Sulla legittimazione passiva durante l’esecuzione del concordato
Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2013, n. 19233
“Con riguardo alla controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo, la legittimazione passiva spetta all’imprenditore medesimo e quindi, in caso di società, al suo organo rappresentativo, e non già al Commissario giudiziale o al liquidatore giudiziale in caso di concordato con cessione dei beni, posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (salva la facoltà di intervento in causa di detto Commissario o liquidatore)”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. III - 20/8/2013 n. 19233
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SEGRETO Antonio - Presidente
- Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
- Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere
- Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
- Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 27439-2007 proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato CHIOZZA ANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati MAGLIONI MARCO, MIRRI PIER PAOLO, giusta delega in atti; - ricorrente -
CONCORDATO PREVENTIVO IMP. COSTR. PADOVANI AMEDEO DEGLI EREDI DI VEO PADOVANI S.N.C., in persona del liquidatore Avv. S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato BOVELACCI CAMILLA, rappresentata e difesa dall'avvocato DELLA CASA ANTONIO, giusta delega in atti; IMP. COSTR. PADOVANI AMEDEO DEGLI EREDI DI VEO PADOVANI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. P.R.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99 INT 14, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINI GIUSEPPE, giusta delega in atti; - controricorrenti - e
INAIL; - intimato - sul ricorso 31116-2007 proposto da: I.N.A.I.L., in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TARANTINO CRISTOFARO, giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio CARLO FEDERICO TUCCARI del 26/11/2007 Rep n. 74680; - ricorrente -
IMP. COSTR. PADOVANI AMEDEO DEGLI EREDI DI VEO PADOVANI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. P.R.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99 INT 14, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINI GIUSEPPE, giusta delega in atti; - controricorrente - e
CONCORDATO PREVENTIVO IMP. COSTR. PADOVANI AMEDEO DEGLI EREDI DI VEO PADOVANI S.N.C., L.R.; - intimati - avverso la sentenza n. 178/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/02/2007 R.G.N. 738/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO; udito l'Avvocato LEOPOLDO MURATORI per delega; udito l'Avvocato ANDREA ROSSI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7/2/2007 la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibili i gravami interposti dal sig. L.R. e dall'Inail nei confronti della pronunzia Trib. Ravenna 14/5/2002, di rigetto delle domande dai essi proposte nei confronti dell'Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. e del Concordato preventivo Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. - in persona del commissario liquidatore pro tempore. Domande, rispettivamente, di risarcimento dei danni asseritamente subiti all'esito di sinistro occorsogli il (OMISSIS) allorquando nell'esecuzione di un lavoro quale imbianchino all'interno del cantiere della società convenuta precipitava nel vano ascensore, e di condanna al pagamento a titolo di rivalsa di quanto al L. erogato all'esito del sinistro in argomento. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria. Resistono con separati controricorsi la società Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c., il Concordato preventivo Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. - in persona del commissario liquidatore pro tempore, e l'Inail, il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, 164, 327 e 344 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; nonchè omessa, insufficiente e erronea motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che l'atto introduttivo fosse rivolto al mai menzionato Concordato preventivo Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. anzichè alla società Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c., viceversa correttamente e tempestivamente evocata; e che essendo stata immotivatamente disposta rinnovazione della notificazione dell'atto di appello effettuata tempestivamente, erroneamente si è da tale giudice escluso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si siano prodotti sin dal momento della prima notificazione. Lamenta non essersi considerato che, in ogni caso, i vizi relativi alla vocatio in ius sono sanati anche dalla costituzione del convenuto, e nella specie l'appellata Impresa costruzioni Padovani Amedeo s.n.c. (...), si è ritualmente costituita in data 13.02.2004. Con il 2 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 327 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si duole che sia stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dal L., non essendosi determinata nel caso incertezza assoluta in ordine all'individuazione del soggetto che il medesimo intendeva evocare in giudizio. Lamenta che in ogni caso la rinnovazione della notificazione dal medesimo effettuata ha sanato i vizi con effetti ex tunc. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto concernenti la medesima questione, sono fondati. Premesso che - come correttamente sottolineato nell'impugnata sentenza - con riguardo alla controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo la legittimazione passiva spetta all'imprenditore medesimo, e quindi in caso di società al suo organo rappresentativo, e non già al Commissario giudiziale o al liquidatore giudiziale in caso di concordato con cessione dei beni, posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (salva la facoltà di intervento in causa di detto Commissario o liquidatore) (v. Cass., 10/9/1999, n. 9663; Cass., 6/4/1995, n. 4033; Cass., 30/10/1991, n. 11542) non prevedendo l'art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente (v. Cass., 25/2/2009, n. 12039), questa Corte ha al riguardo già avuto modo di affermare il principio in base al quale la erronea indicazione dell'organo della persona giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente convenuto (v. Cass., 5/9/2005, n. 17771; Cass., 5/11/1981, n. 5814; e già Cass., 13/4/1973, n. 1046). Si è per altro verso da questa Corte precisato che ove come nella specie il giudice, rilevata la nullità, ordini la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 2 (nel testo vigente, modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 9) la notifica ha efficacia sanante del vizio con efficacia ex tunc (cfr., da ultimo, Cass., 14/1/2011, n. 776; Cass., Cass., 18/10/2011, n. 21847. Cfr. anche Cass., 16/10/2009, n. 22024). Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono cioè sin dal momento della prima notificazione. Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove, dato atto della effettuata notifica da parte del L. dell'atto di appello all'impresa Padovani ... in persona del commissario liquidatore, in quanto nelle more instauratasi procedura di concordato; e posto in rilievo che all'esito di eccezione mossa dal costituitosi Concordato preventivo Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c. -in persona del Commissario liquidatore pro tempore - è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'appello principale ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 2 nei confronti del legale rappresentante dell'impresa Padovani tale giudice è quindi pervenuto a dichiarare (in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla successivamente costituitasi Impresa costruzioni Padovani degli eredi di Veo Padovani s.n.c.) l'inammissibilità del gravame di merito dal medesimo proposto. Pronunzia argomentata dalla ritenuta invalidità ai fini di sanatoria della mera rinnovazione, concettualmente riconducibile alle sole ipotesi di irregolarità normativamente disciplinate, ed inidonea pertanto a suscitare una sostanziale rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte a vantaggio della quale il decorso si sia ormai compiuto, come nella specie, con la formazione del giudicato e la connessa improponibilità. Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327, 333 e 343 c.p.c. nonchè omessa pronuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si duole che sia stata erroneamente dichiarato inammissibile il proprio appello incidentale, essendo stato esso depositato in data 16 giugno 2003, quando ancora non era trascorso il termine annuale per impugnare la sentenza di primo grado non notificata. Il motivo è fondato. Nell'impugnata sentenza la corte di merito, all'esito della declaratoria di inammissibilità dell'appello principale proposto dal L., ha apoditticamente dichiarato altresì caducato l'appello in via incidentale proposto dall'Inail, senza invero valutare e dare conto con congrua motivazione siffatta (ulteriore) pronunzia in ordine alla relativa tempestività. Dell'impugnata sentenza s'impone quindi, assorbita ogni altra questione, la cassazione in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio pronunzierà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei termini di cui in motivazione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2013
Norme
Art. 182 L.F. Cessioni
I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
II.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
III.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
IV.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
VI. Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma.
(1) L’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha così sostituito la rubrica precedente “Provvedimenti in caso di cessione di beni”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 3 si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge; quelle di cui alla nota 2 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Prassi
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 14-2020/E
(approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 17 Febbraio 2020)
La cessione di beni nel concordato
(tratto da www.notariato.it/it ) - Messaggio INPS, 14 giugno 2019, n. 227
Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni - Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018Documento di ricerca 1.8.18 a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 giugno 2017, Prot. n. 120768/2017
Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(link da agenziaentrate.gov.it) - Agenzia delle Entrate, Risoluzione, 13 ottobre 2016
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Risoluzione di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del TUIR - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I
(approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016)
Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali - Pronto Ordini CNDCEC 17 luglio 2015, n. 157
Attribuzione incarichi previsti dalla legge fallimentare agli iscritti nella sezione B dell’Albo. - Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
Tutta la Giurisprudenza
Art. 182 L.F. Cessioni
Art. 182 L.F. Cessioni
I) Sulla figura e sulla nomina del liquidatore
- Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2016, n. 17949
- Cassazione civile, sez. I, 07 luglio 2015, n. 14052
- Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5101
- Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2013, n. 19233
- Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724
- Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2013, n. 8102
- Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237
- Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27085
- Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15699
- Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2010, n. 11520
- Cassazione civile, sez. del lavoro, 10 febbraio 2009, n. 3270
II) Sul contenuto della proposta di concordato con cessione dei beni
III) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità
IV) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.
V) Sul trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d'impresa
VI) Sull’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore
VIII) Sulla legittimazione del liquidatore giudiziale
IX) Sul concordato con cessione dei beni
XI) Sulla natura coattiva della fase attuativa del concordato
XII) Sulla natura giurisdizionale esecutiva degli atti esecutivi del concordato preventivo
XIII) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
XIV) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale
XV) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato
XVI) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa
XVII) Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti gravanti sul curatore fallimentare (e quindi anche sul liquidatore giudiziale)
XIX) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo
XX) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie