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Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 07 luglio 2015, n. 14052

“L'azione di responsabilità nei confronti del precedente liquidatore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo può essere promossa solo dal nuovo liquidatore. Non è, invece, esperibile dal commissario giudiziale, organo cui sono attribuite funzioni di vigilanza, di informazione, di consulenza ed impulso, finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori. Non rientra nelle competenze del commissario giudiziale alcuna funzione di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio.” (decisione relativa a fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art.182 legge fall. così come modificato dal D.lgs. 169/07)
 
(massima redazionale)
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