Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 07 marzo 2016, n. 4458

“La nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale genera un conflitto d’interesse che contrasta con il combinato disposto di cui agli artt. 182, co. 2, L.F. e 28, co. 2, L.F., in quanto cumula in capo al medesimo soggetto la funzione gestoria e di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, co. 1, L.F. Tuttavia, qualora la nomina a liquidatore del commissario giudiziale non sia stata oggetto di contestazione e l'attività sia stata conseguentemente svolta, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di tale ulteriore e diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 165 L.F. Commissario giudiziale



I.
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
II.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
III.
Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’articolo 124, comma primo, ultimo periodo (1).
IV.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell’articolo 163-bis (1).
V.
Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni (2).
 
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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