Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724

Sulla consecuzione tra procedure di concordato preventivo e fallimento
Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724

“In tema di successioni tra procedure concorsuali e dei relativi organi, vi è una diversità sostanziale tra il liquidatore, tipico del concordato preventivo con cessione dei beni, e il curatore, proprio del fallimento, in quanto solo quest’ultimo rappresenta il ceto creditorio e sta in giudizio nelle controversie patrimoniali relative al fallimento; nel concordato preventivo, invece, esistono solo i singoli creditori e non la massa e il debitore non perde la capacità processuale”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 8/5/2013 n. 10724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31934-2006 proposto da:
S.A.GE.M. SOC.COOP. A R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SABA 7, presso l'avvocato MAGLIO SERGIO (procura speciale per Notaio avv. ENNIO VINCENTI di ALBA ADRIATICA del 12.9.2012), rappresentata e difesa dagli avvocati ZANFAGNINI Piero, LETTIERI GENNARO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

FALLIMENTO VALIGI S.P.A. INDUSTRIA PER L'ALIMENTAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALDINA Rodolfo, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente -

contro

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.; - intimata - sul ricorso 1825/2007 proposto da: SANPAOLO BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), già Banca Popolare dell'Adriatico spa sorta a seguito di fusione per incorporazione in Sanpaololmi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso l'avvocato MACCARONE SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato REFERZA PIETRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro FALLIMENTO VALIGI S.P.A. INDUSTRIA PER L'ALIMENTAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALDINA RODOLFO, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale - contro S.A.GE.M. SOC. COOP. A R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 357/2006 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/09/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; udito, per la ricorrente, l'Avvocato SERGIO MAGLIO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale SANPAOLO, l'Avvocato ROBERTO ALLEGRUCCI, con delega avv. MACCARONE, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso; udito, per il controricorrente Fallimento, l'Avvocato RODOLFO VALDINA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 179/2004, il Tribunale di Perugia revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Perugia che imponeva alla Sagem soc.coop. a r.l. ed al suo fideiussore Banca Popolare dell'Adriatico, già Banca Popolare Abruzzese, di pagare alla Valigi s.p.a. Industria per l'Alimentazione la somma di L. 312.657.965, quale residuo prezzo per la cessione delle quote della Valigi Adriatica S.r.l.. La controversia verteva sulla determinazione del prezzo, avendo le parti in origine pattuito che questo fosse di L. 5 miliardi, a cui l'acquirente avrebbe fatto fronte per 4,5 miliardi, accollandosi esposizioni debitorie, ma che avrebbe potuto essere rivisto al ribasso sino al limite minimo di 4,5 miliardi, nel caso in cui l'UTE avesse, entro il 30 giugno 1992, depositato stima recante minor valore. In corso di causa sopravveniva il fallimento della Valigi S.p.A.; la causa veniva riassunta nei confronti del Fallimento ed il Tribunale motivava l'accoglimento dell'opposizione con l'essere stata la medesima causa già decisa con sentenza n. 151 del 2000 del Tribunale di Teramo, passata in cosa giudicata. Proponeva appello il Fallimento; si costituivano le appellate, resistendo all'impugnazione. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza in data 15 giugno 2006- 19 settembre 2006, in riforma della sentenza appellata, ha respinto le opposizioni a decreto ingiuntivo e compensato tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Per quanto qui interessa, la Corte del merito, ritenuto che il Tribunale non aveva tenuto conto che la sentenza del Tribunale di Teramo era stata emessa nei confronti del soggetto fallito in corso di causa, senza che il Fallimento fosse stato chiamato a partecipare o comunque avesse partecipato al processo, da cui l'inopponibilità della pronuncia alla massa dei creditori rappresentati del curatore fallimentare, ha esaminato nel merito la controversia. Ha rilevato che l'Ufficio Tecnico erariale non aveva provveduto alla stima, risultando da documenti in atti e, in particolare dalla lettera di trasmissione della stima del direttore dell'UTE in atti, che detto Ufficio si era limitato ad una valutazione di congruità dei valori unitari utilizzati in una diversa stima da un tecnico estraneo all'Ufficio, come incontestato tra le parti. Tale valutazione di congruità dei prezzi unitari utilizzati da altro stimatore è cosa ben diversa dalla stima del bene, e la differenza tra la stima e la valutazione di congruità non è meramente formale o nominalistica, poichè la stima presuppone l'accertamento della consistenza fisica dei beni stimati, accertamento che nel caso in esame non avvenne, avendo limitato l'Ufficio nel modo detto il proprio operato. Propone ricorso per cassazione la Sagem soc. coop. a r.l. sulla base di quattro motivi. Si difende con controricorso il Fallimento. Si difende altresì la SanPaolo Banca dell'Adriatico con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Il Fallimento ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Il Fallimento e la Sagem hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.
- I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
1.2.
- Con il primo motivo del ricorso principale la Sagem si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 158 e 51 c.p.c., in relazione all'art. 161 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4. Del Collegio giudicante della Corte d'appello di Perugia faceva parte il Dott. C.S., già Giudice delegato della procedura di concordato preventivo e di seguito Giudice delegato del Fallimento Valigi s.p.a.; in tale veste, come si evince dagli atti di causa, detto magistrato aveva espresso parere vincolante ai Commissari Liquidatori in relazione al vantato credito verso Sagem, e come Giudice delegato del Fallimento aveva espressamente autorizzato la Curatela a coltivare, in successione dei Liquidatori, il giudizio avanti al Tribunale di Perugia. Secondo la Sagem, la violazione dell'obbligo di astensione gravante sul detto magistrato configura vizio non sanabile della sentenza d'appello.
1.3.
- Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la falsa applicazione della L. Fall., art. 43, in relazione alla fattispecie di cui alla L. Fall., artt. 182 e 186. Osserva la ricorrente che i Liquidatori della Procedura di concordato preventivo della Valigi, pur ritualmente citati (23/4/91), non si sono costituiti in tale veste nel giudizio avanti al Tribunale di Teramo, avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligazione ex contractu proposto dalla Sagem; gli stessi Liquidatori hanno chiesto al Tribunale di Perugia decreto ingiuntivo, formulando domanda che per petitum sostanziale, coincide specularmente con la domanda di accertamento negativo; costituendosi nel giudizio di opposizione, i Liquidatori hanno inspiegabilmente affermato di avere appreso della pendenza del giudizio avanti al Tribunale di Teramo esclusivamente dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Sagem; dichiarato il fallimento della Valigi il 12/4/96, la Curatela si è costituita nel giudizio avanti al Tribunale di Perugia, ma non già in quello avanti al Tribunale di Teramo; in costanza di Procedura e del sopravvenuto fallimento, la parte rimasta contumace in detto giudizio si identifica non già nel soggetto in bonis, poi fallito, ma nella massa dei creditori, di diritto rappresentata dai Liquidatori giudiziali e poi dal Curatore, per cui la sentenza del Tribunale di Teramo deve ritenersi opponibile alla Curatela.
1.4.
- Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia la conseguente violazione dell'art. 2909 c.c.. Sia che si configuri come medesima parte sostanziale provvista di legittimazione ad causam il ceto creditorio Valigi s.p.a., nella prima fase rappresentato dai Liquidatori giudiziali e nella seconda fase concorsuale dal Curatore, sia che si configurino come parti processuali prima i Liquidatori e poi il Curatore, sempre però titolari di un unico interesse pubblicistico indentificantesi nella tutela del ceto creditorio Valigi s.p.a., la sentenza resa dal Tribunale di Teramo, passata in giudicato, fa stato sia fra le parti che nei confronti degli aventi causa, ex art. 2909 c.c., e la Curatela non ha mai eccepito la non coincidenza del petitum sostanziale.
1.5.
- Col quarto motivo la ricorrente principale denuncia vizio di insufficiente motivazione circa fatto controverso decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente, il Giudice d'appello non ha tenuto conto che la valutazione dell'UTE è redatta da un pubblico Ufficio avente potestà certificativa, che si estrinseca nelle forme secondo moduli regolamentari e protocollari, non già con le modalità e libertà di forme di una perizia redatta da un professionista privato. In buona sostanza, se la valutazione di stima doveva provenire dall'UTE, era implicito pertanto che si dovessero accettare i moduli procedimentali tipici dell'Ufficio, tra i quali rientrava la valutazione di congruità.
1.6.
- Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia l'omessa motivazione circa fatto controverso decisivo per il giudizio. Secondo la parte, il Giudice d'appello si è limitato alla valutazione di non corrispondenza a "perizia di stima" del documento UTE in sè e per sè considerato, avulso dal contesto contrattuale, mentre avrebbe dovuto considerare se, alla luce dell'interesse contrattuale e sostanziale delle parti, si dovesse intendere conseguito o meno lo scopo e tutelato l'interesse espresso nel sinallagma contrattuale.
2.1.
- I cinque motivi del ricorso incidentale della SanPaolo Banca dell'Adriatico s.p.a., quale acquirente a titolo particolare nel diritto controverso, ricalcano nell'ordine i motivi proposti dalla Sagem, salvo che nel quarto motivo, ove la parte denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per essersi la Corte del merito espressa in relazione alla insussistenza della perizia di stima, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo, il fondamento della richiesta era stato basato sulla tardività della valutazione dell'UTE.
3.1.
- Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale sono infondati. E' dirimente al riguardo il principio secondo il quale la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, come motivo di nullità della sentenza (così tra le ultime, le pronunce 23930/2009, 565/2007, 7252/2004, tra le tante).
3.2.
- Il secondo motivo del ricorso principale ed il corrispondente motivo dell'incidentale sono infondati. Nel caso, è stato introdotto dalla Sagem il giudizio avanti al Tribunale di Teramo, con citazione notificata il 23/4/1991 ai Liquidatori giudiziali della Valigi s.p.a. in concordato preventivo, per ottenere la riduzione del corrispettivo per la cessione delle quote di partecipazione rappresentanti l'intero capitale della Valigi Adriatica s.p.a.; il fallimento della Valigi s.p.a. è stato dichiarato dal Tribunale di Perugia il 12/4/96; il giudizio avanti al Tribunale di Teramo, proseguito anche dopo il fallimento della Valigi, è stato definito con la sentenza luglio 2000, n. 151/2000, resa sempre nei confronti della Valigi s.p.a. in concordato preventivo. Orbene, deve applicarsi il principio affermato costantemente da questa Corte, secondo il quale la dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio stabilito dall'art. 300 c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica solo quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo; in difetto di tale dichiarazione o notificazione, la sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è "inutiliter data" poichè il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse a coltivare il giudizio per ottenere una sentenza, che non è radicalmente nulla, ma è soltanto inopponibile al Fallimento e può anche produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità (in tal senso, le pronunce 6262/2002, 9164/2001 e 8363/2000). La tesi delle ricorrenti, che dalla consecuzione delle procedure intenderebbe far valere la persistenza di una sorta di legittimazione del ceto creditorio o dei Liquidatori prima e del Curatore poi, sempre per il ceto creditorio, è infondata, attesa la diversità sostanziale tra i Liquidatori ed il Curatore: solo quest'ultimo infatti rappresenta il ceto creditorio che si forma nella procedura fallimentare, mentre nel concordato preventivo esistono solo i singoli creditori e non la massa, ed il debitore in tale procedura non perde la capacità processuale(sul principio, vedi le pronunce 10738/00, 9663/99, 4033/95), a differenza di quanto avviene con il fallimento, L. Fall., ex art. 43.
3.3.
- Il terzo motivo dei due ricorsi è infondato, in conseguenza della inopponibilità al Fallimento della sentenza resa dal Tribunale di Teramo.
3.4.
- Il quarto motivo del ricorso principale va respinto. Col motivo la Sagem intende censurare la motivazione della Corte d'appello, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto considerare la provenienza della "valutazione di congruità" dall'UTE, quale modulo procedimentale tipico dell'Ufficio medesimo. E' palese come la parte così intenda sostituire alla valutazione conclusiva, alla quale è motivatamente pervenuto il giudice del merito, una propria ricostruzione, basata tra l'altro genericamente sulla rilevanza nel caso dei "moduli procedimentali ...tìpici " dell'Ufficio.
3.5.
- Anche il quarto motivo del ricorso incidentale è infondato. E' dirimente al riguardo il rilievo che il giudizio è stato introdotto anteriormente al 30 aprile 1995, e quindi nella vigenza dell'art. 345 c.p.c. nella formulazione che consentiva le nuove eccezioni in appello.
3.6.
- Il quinto motivo del ricorso principale ed il corrispondente motivo del ricorso incidentale presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. Le parti si sono limitate a prospettare del tutto genericamente l'omessa valutazione dell'interesse contrattuale e sostanziale delle parti e del nesso tra la rilevanza del documento dell'UTE e la comune volontà delle parti evincibile dal contratto, a fronte della motivazione logicamente argomentata della Corte d'appello, che ha evidenziato la diversità non solo formale, ma sostanziale, tra la stima, alla quale le parti si erano riferite, che richiede l'accertamento della consistenza fisica dei beni, e la valutazione di congruità, risultata nel caso effettuata, in relazione ai valori unitari contenuti nella stima effettuata da tecnico estraneo all'Ufficio.
4.1.
- Conclusivamente, i ricorsi principale ed incidentale vanno respinti. Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M

La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale e li rigetta; condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013

Norme

Art. 182 L.F. Cessioni


I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
II.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
III.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
IV.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
VI. Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma.
 

 

(1) L’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha così sostituito la rubrica precedente “Provvedimenti in caso di cessione di beni”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 3 si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge; quelle di cui alla nota 2 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 182 L.F. Cessioni

Art. 182 L.F. Cessioni

 

III) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità

 

IV) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.

 

V) Sul trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d'impresa

 

VI) Sull’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore

 

VII) Sulla attività di liquidazione

 

X) Sul compenso del liquidatore giudiziale

 

XI) Sulla natura coattiva della fase attuativa del concordato

 

XII) Sulla natura giurisdizionale esecutiva degli atti esecutivi del concordato preventivo

 

XIII) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario

 

XIV) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale

 

XV) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato

 

XVI) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa

 

XVII) Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti gravanti sul curatore fallimentare (e quindi anche sul liquidatore giudiziale)

 

XIX) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo

 

XX) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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