Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
sentenza
contro
contro
P.Q.M.
I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
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Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2010, n. 11520
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Sulla posizione processuale del liquidatore
Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2010, n. 11520
“In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il giudizio promosso dal debitore per la riscossione di un proprio credito prima dell’ammissione alla procedura e proseguito dopo l’omologazione, non richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore dei beni nominato dal tribunale, non determinandosi in capo agli organi della procedura il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma esclusivamente dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore conserva il diritto di esercitare in proprio le azioni e resistervi nei confronti dei terzi a tutela del suo patrimonio”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. I - 12/5/2010 n. 11520
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
- Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da: P.O. in concordato preventivo, domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri 5, presso l'avv. MANZI L., che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso; - ricorrente -
Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia, domiciliato in Roma, Largo A. Fochetti 28, presso l'avv. T. Di Iacovo, rappresentato e difeso dall'avv. PIZZUTO M., come da mandato in calce al controricorso; - controricorrente -
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Politiche agricole e forestali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno in liquidazione, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello stato, che per legge li rappresenta e difende; - controricorrenti -
contro
Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 550/2005 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 29 aprile 2005; Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi; uditi i difensori, avv. Albini delegato per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e avv. Pizzuto per l'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del P.M., Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo dei ricorso, assorbiti gli altri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato P.O. decaduto dalla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia, così riformando la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto all'attore, già in concordato preventivo con cessione dei beni, un credito di L. 7.663.938.565 per l'abnorme protrarsi della sospensione, dal 30 novembre 1985 al 17 luglio 1987, dei lavori commissionatigli, con un contratto d'appalto stipulato il (OMISSIS), di cui era prevista l'esecuzione entro il 22 febbraio 1986. Ha escluso altresì la Legittimazione passiva degli altri convenuti, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Politiche agricole e forestali, Ministero dell'Economia e delle finanze, Agenzia per la promozione e io sviluppo del Mezzogiorno in liquidazione. Per quanto ancora qui rileva, hanno ritenuto i giudici del merito che P.O., pur avendo in data 16 luglio 1987 dichiarato di voler risolvere il contratto d'appalto, aveva contestualmente e contraddittoriamente sottoscritto un atto di sottomissione relativo alla rideterminazione dei compensi. Sennonchè la dichiarazione di risoluzione del contratto era evidentemente incompatibile con la dichiarazione di accettazione delle nuove clausole contrattuali. E poichè l'abnorme sospensione dei lavori era palesemente illegittima, ne consegue che, per far valere la propria pretesa al risarcimento dei danni, P.O., avrebbe dovuto formulare o comunque reiterare ed esplicitare entro quindici giorni nel registro di contabilità le sue riserve. Non avendo provveduto tempestivamente a tale registrazione, è decaduto dalla domanda proposta. Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione P.O. e propone quattro motivi d'impugnazione, cui resistono con suo controricorso l'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia, e con unico controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle Politiche agricole e forestali e il Ministero dell'economia e del le finanze. Il ricorrente e l'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia hanno depositato memorie. Non ha spiegato difese, invece, Agenzia per la promozione e le sviluppo del Mezzogiorno in liquidazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1
- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione agli artt. 165 e 182 c.p.c., eccependo la nullità della decisione impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario giudiziale e liquidatore dei beni ceduti con il concordato preventivo dell'impresa convenuta. Sostiene che, essendo stato omologato il concordato nel corso del giudizio di primo grado, doveva considerarsi incluso nel patrimonio ceduto ai creditori anche il credito riconosciutogli con la decisione conclusiva di quel giudizio. Sicchè l'appello interposto contro quella decisione doveva essere notificato anche al commissario liquidatore.
1.1.
- Il motivo è infondato. Secondo una indiscussa giurisprudenza di questa corte, invero, "la procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi, nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio" (Cass., sez. 3^, 11 agosto 2000, n. 10738, n.539541, Cass., sez. 3^, 12 maggio 2000, n. 6106, m. 536451, Cass., sez. 1^, 17 giugno 1999, n. 5986, m. 527595, Cass., sez. L, 10 settembre 1999, n. 9663, m. 529847). Solo quando il debitore ammesso al concordato concessione dei beni sia convenuto in giudizio con azione di condanna, si è talora ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore nominato dal tribunale (Cass., sez. L, 26 luglio 2001, n. 10250, m. 548529, Cass., sez. 1^, 29 aprile 1999, n. 4301, m. 525879). Sicchè, trattandosi nel caso in esame di un giudizio promosso dal debitore concordatario, non si pone l'esigenza di integrazione del contraddittorio. Nè questa esigenza può derivare dal fatto che i convenuti hanno promosso il giudizio d'appello avverso una decisione ricognitiva del credito vantato da P.O., che rimane attore anche nel giudizio di secondo grado.
2.1
- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2966 c.c. e R.D. n. 350 dei 1895, art. 54, dell'art. 1376 c.c., e del principio di affidamento, in relazione all'art. 112 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata. Sostiene di essere stato erroneamente dichiarato decaduto dal diritto al risarcimento dei danni, perchè le sue pretese erano state riconosciute prima del giudizio dalla stazione appaltante, che gli aveva offerto la somma di L. 757.800.000, oltre interessi, in via di definizione amministrativa. Sicchè v'era stata una rinuncia dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia a far valere la decadenza.
2.2
- Il motivo è inammissibile, perchè propone per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni, implicanti l'allegazione di fatti diversi da quelli già accertati o già dibattuti nelle fasi di merito del giudizio, senza neppure dedurre di averle già prospettate. E' indiscusso invero che, "ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass., sez. L, 28 luglio 2008, n. 20518, m. 604230).
3.1
- Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 330 del 1895, art. 54, dell'art. 1363 c.c., e segg., in relazione all'art. 34 del Capitolato generale d'appalto per le opere e le forniture finanziate dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, vizi di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, l'illegittimità della sospensione dei lavori non escludeva il diritto dell'appaltatore di chiedere la risoluzione dei contratto, perchè sarebbe assurdo riconoscergli una maggior tutela nel caso di legittimità della sospensione. Sicchè egli chiese legittimamente lo scioglimento del contratto e tale richiesta non era in contraddizione con la contestuale, ma subordinata, accettazione dei nuovi prezzi. Aggiunge che, contrariamente a quanto affermano i giudici del merito, la formulazione delle riserve fu tempestiva, perchè il primo atto in cui potevano essere formulate non era l'atto di sottomissione del 16 luglio 1987, che non comportava la ripresa dei lavori, ma il primo stato di avanzamento successivo all'effettiva ripresa dei lavori. Rileva comunque che il ricorso amministrativo proposto il 5 agosto 1987 contro l'ordine di ripresa dei lavori formulava esso stesso una riserva, poi trasposta nel registro della contabilità.
3.2
- Il motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, già richiamata correttamente dai giudici del merito, l'appaltatore deve formulare, a pena di decadenza, la cosiddetta "riserva" per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori ai più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione della stessa nel registro ai contabilità), ovvero, in mancanza di questo (la cui compilazione è rimessa alla iniziativa dell'appaltante; mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto, restando, in proposito, irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa dell'Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di vicende o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera. Ai fini della tempestività della riserva, difatti, l'onere della formulazione da parte dell'appaltatore si rende attuale (e va, perciò, adempiuto) nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio ed esborso, ciò che può ben verificarsi anche solo al momento della cassazione della sospensione (cosiddetto "fatto continuativo")" (Cass., sez. 1^, 5 maggio 1998, n. 4502, m. 515885, Cass., sez. 1^, 28 maggio 2003, n. 8540, m. 563690, Cass., sez. 1^, 17 dicembre 2008, n. 29494, m. 606030). Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, il 6 luglio 1387 l'appaltatore ebbe formale comunicazione della cessazione delle cause di sospensione, allorchè sottoscrisse l'atto di sottomissione, con la contestuale manifestazione dell'intento di scioglimento dal contratto. Ne consegue che, come hanno ben chiarito i giudici del merito, la successiva contestazione del ricorrente fu comunque intempestiva. Infatti, se si interpreta la dichiarazione di scioglimento del contratto come una riserva, manca la tempestiva sua iscrizione nel registro di contabilità entro i successivi quindici giorni.. Se non la si intende come formulazione di una riserva, deve ritenersi che fu intempestiva la riserva manifestata solo con la proposizione del ricorso in data 7 agosto 1987, anzichè immediatamente, come richiesto all'epoca dal R.D. n. 350 del 1895, art. 53 (Cass., sez. 1^, 12 giugno 2008, n. 15693, m. 603336).
4.1
- Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, vizi di motivazione della decisione impugnata. Lamenta che i giudici del merito non abbiano preso in considerazione le pretese risarcitorie avanzate con riferimento agli ulteriori differimenti, della consegna dei lavori disposti dopo la cessazione della controversa sospensione e a causa di ritardi nel procedimento di espropriazione dei terreni da destinare all'opera pubblica commissionata.
4.2
- Il motivo è manifestamente infondato. Le contestazioni del 16 luglio 1987, allorchè fu sottoscritto l'atto di sottomissione, e del 7 agosto 1987, allorchè fu proposto ricorso amministrativo erano, come s'è detto, inidonee a valere come riserve formulate rispetto alle già disposte protrazioni dei termini contrattuali. Non possono certo valere come riserve rispetto alle ulteriori protrazioni sopravvenute. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia. Possono essere invece compensate le spese relative al rapporto con i ministeri, posto che il ricorrente non ha impugnato la dichiarazione del loro difetto di legittimazione passiva.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia, liquidandole in complessivi Euro 18.200,00 di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente e i ministeri controricorrenti. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010
Norme
Art. 182 L.F. Cessioni
I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
II.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
III.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
IV.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
VI. Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma.
(1) L’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha così sostituito la rubrica precedente “Provvedimenti in caso di cessione di beni”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 3 si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge; quelle di cui alla nota 2 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Prassi
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 14-2020/E
(approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 17 Febbraio 2020)
La cessione di beni nel concordato
(tratto da www.notariato.it/it ) - Messaggio INPS, 14 giugno 2019, n. 227
Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni - Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018Documento di ricerca 1.8.18 a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 giugno 2017, Prot. n. 120768/2017
Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(link da agenziaentrate.gov.it) - Agenzia delle Entrate, Risoluzione, 13 ottobre 2016
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Risoluzione di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del TUIR - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I
(approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016)
Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali - Pronto Ordini CNDCEC 17 luglio 2015, n. 157
Attribuzione incarichi previsti dalla legge fallimentare agli iscritti nella sezione B dell’Albo. - Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
Tutta la Giurisprudenza
Art. 182 L.F. Cessioni
Art. 182 L.F. Cessioni
I) Sulla figura e sulla nomina del liquidatore
- Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2016, n. 17949
- Cassazione civile, sez. I, 07 luglio 2015, n. 14052
- Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5101
- Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2013, n. 19233
- Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724
- Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2013, n. 8102
- Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237
- Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27085
- Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15699
- Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2010, n. 11520
- Cassazione civile, sez. del lavoro, 10 febbraio 2009, n. 3270
II) Sul contenuto della proposta di concordato con cessione dei beni
III) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità
IV) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.
V) Sul trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d'impresa
VI) Sull’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore
VIII) Sulla legittimazione del liquidatore giudiziale
IX) Sul concordato con cessione dei beni
XI) Sulla natura coattiva della fase attuativa del concordato
XII) Sulla natura giurisdizionale esecutiva degli atti esecutivi del concordato preventivo
XIII) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
XIV) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale
XV) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato
XVI) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa
XVII) Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti gravanti sul curatore fallimentare (e quindi anche sul liquidatore giudiziale)
XIX) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo
XX) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie