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Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul pagamento del debito IVA al termine della liquidazione dell’attivo
Cassazione civile, sez. trib., 9 gennaio 2009, n. 222

“In tema di IVA, il D.L. 29 settembre 1997 n. 328, conv. dalla legge 29 novembre 1997 n. 410, nel prevedere (all’articolo 6-bis, 1º comma, lett. b bis), introdotta dall’articolo 20 legge 18 febbraio 1999 n. 28) che per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 44 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, e all’articolo 92 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, né gli interessi (a condizione che l’imposta dovuta venga versata in un’unica soluzione entro trenta giorni, a decorrere, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all’articolo 160, 2º comma, n. 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, dalla data di ultimazione della liquidazione dell’attivo), attribuisce a detto pagamento unicamente un effetto estintivo del debito tributario conseguente ad una norma agevolativa, ma non incide sull’originaria legittimità dell’irrogazione della sanzione; pertanto, nel giudizio in cui si controverta sull’esistenza del debito tributario per sanzioni, l’eventuale tempestivo pagamento, nei termini indicati, dell’imposta non versata, può essere invocato come causa estintiva del debito ma, fino a quando tale evento non si verifichi, l’accertata legittimità della sanzione comporta, necessariamente, il rigetto del ricorso, restando confinata alla fase dell’adempimento, secondo la disciplina concordataria, la verifica del sopravvenuto verificarsi della condizione”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. trib. - 9/1/2009 n. 222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente
- Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere
- Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere
- Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere
- Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I-ZETA DI INNOCENTI ZUCCONI E C. s.n.c. in concordato preventivo rappresentata e difesa dall'Avv. Gori Filiberto, come da procura in atti; - ricorrentecontro Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - con l'intervento di: Ministero dell'Economia e delle Finanze, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 38 sez. 32^ depositata il 21 marzo 2001; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2008 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio; viste le richieste del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La I-Zeta di Innocenti Zucconi e C. in concordato preventivo ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della contribuente avverso plurimi avvisi di irrogazione sanzioni ed un processo verbale di irrogazione sanzioni relativi ad IVA anni 1990, 1991 e 1992. Resiste l'Amministrazione con controricorso. La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare proposta dall'Amministrazione secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto notificato unicamente alla sede periferica dell'Agenzia delle Entrate è infondato alla luce del principio enunciato dalla Corte a mente del quale "In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ornamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. In tale prospettiva, e segnatamente nel rispetto dell'esigenza di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale, deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto dall'ufficio locale dell'Agenzia con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, tenuto anche conto della sostanziale unitarietà del soggetto giuridico Agenzia (OMISSIS)"(Cassazione civile, sez. trib.,25 ottobre 2006, n. 22889). Peraltro, l'unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione del D.L. n. 328 del 1997, art. 6 bis per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto applicabili le sanzioni benchè la società fosse stata ammessa al concordato preventivo è manifestamente infondato. La norma invocata nella formulazione applicabile ratione temporis recita, per la parte che qui interessa, "Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 44, e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92, nè gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni: (... omissis...) b- bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 160, comma 2, n. 2)". Risulta evidente dalla ratio e dallo stesso tenore letterale della disposizione che per le procedura di concordato preventivo con cessione dei beni in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione 29 novembre 1997, n. 410, che l'intervenuto pagamento entro trenta giorni dalla ultimazione della liquidazione dell'attivo costituisce unicamente un evento estintivo del debito tributario conseguente ad una norma agevolativa ma non incide minimamente sull'originaria legittimità dell'irrogazione della sanzione. Ciò comporta che nel giudizio in cui si controverte sulla esistenza del debito tributario per sanzioni l'eventuale tempestivo pagamento, nei termini indicati, dell'imposta non versata può essere invocato come causa estintiva del debito ma che, per contro, fino a quando tale evento non si verifica, l'accertata legittimità della sanzione non può che comportare il rigetto del ricorso introduttivo, restando confinata alla fase dell'adempimento secondo la disciplina concordataria la verifica del sopravvenuto verificarsi della condizione. Poichè non è contestato che l'imposta non sia stata versata la sentenza impugnata è pienamente corretta. Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione delle spese della procedura che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00, per onorari, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008. Depositato in cancelleria il 9 gennaio 2009
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