Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione Civile, sez. I, 12 giugno 2020 n. 11343 (Rel. Dolmetta)

In tema di concordato preventivo, si applica la disciplina prevista dall'art. 18, co. 14, L.F. al provvedimento emesso ex art. 183, co. 1 L.F dalla Corte d'Appello che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione; tale provvedimento è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, permanendo immutate, anche rispetto a tale gravame, le ragioni giustificative della reductio ad unum riconosciuta come necessaria (vale a dire il fatto che la stessa impugnazione possa investire, non solo la statuizione che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo ma anche l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento).
Precedenti citati: Cass. 30201/2019 
(Antonio Pezzano – Il codice dei concordati)
Norma

Art. 183 L.F. Reclamo


I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image