Cassazione civile, Sez. I., 10 luglio 2024, n.18836 (Rel. Fidanzia)
“In tema di concordato preventivo, il termine per impugnare con ricorso per cassazione il decreto con cui la corte d'appello decide sul reclamo ex art. 183 l. fall. è quello di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, previsto dall'art. 18 legge fall., e non quello ordinario previsto dalle norme del codice di procedura civile. Questo termine si applica per garantire la reductio ad unum della disciplina del termine per la presentazione dell’impugnazione, sia nella fase del reclamo che ai fini del ricorso per cassazione, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire uniformità procedurale.”
Precedenti conformi citati in ordinanza: Cass. n. 30201/19, cit.; n. 26080/22, che ha escluso l’applicabilità del termine previsto dall’art. 739 c.p.c.; coerenti, Cass. nn. 20892/19 e 24797/19.
(Antonio Pezzano – Il Codice dei concordati)
Art. 183 L.F. Reclamo
I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
Art. 183 L.F. Reclamo
Art. 183 L.F. Reclamo
I) Sull’ampiezza e sui termini dell’impugnativa del decreto di omologa
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2016, n. 12819
- Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726
- Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2013, n. 25737
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
- Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2013, n. 21606