Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
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Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2227 (Rel. Ferro)
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"In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall’art. 180, co. 2, L.F. non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. (Fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti all'adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale: Cass. 13284/2012)."
(Luigi Amerigo Bottai - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 183 L.F. Reclamo
I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 183 L.F. Reclamo
Art. 183 L.F. Reclamo
I) Sull’ampiezza e sui termini dell’impugnativa del decreto di omologa
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2016, n. 12819
- Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726
- Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2013, n. 25737
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
- Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2013, n. 21606
II) Sul principio della conversione degli atti nulli quando abbiano raggiunto il loro scopo
III) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
IV) Sull’impugnabilità della sentenza di omologazione da parte del socio illimitatamente responsabile
VI) Sull’esperibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello
VII) Sulla reclamabilità della sentenza dichiarativa di fallimento
VIII) Sul termine per proporre il ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello
IX) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica
X) Sulla reclamabilità del decreto di omologa
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie