Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
(1) Articolo sostituito dall’art. 141 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 164. Decreti del giudice delegato. – I. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.
II. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame.
Giurisprudenza
I) Sulla ricorribilità avverso il decreto di autorizzazione del giudice
II) Sul provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico
III) Sul provvedimento con cui il giudice autorizza il debitore al compimento di atti di straordinaria amministrazione
IV) Sul provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore del liquidatore
V) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
VI) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi
VII) Sull’incompatibilità del giudice delegato nei giudizi da lui autorizzati
VIII) Sull’impugnabilità autonoma del provvedimento ex art. 173 L.F.
IX) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale
X) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie