Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. ROSELLI Federico - Presidente
- Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
- Dott. LORITO Matilde - Consigliere
- Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere
- Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
contro
P.Q.M.
I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
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Cassazione civile sez. lav., 16 giugno 2014, n. 13625
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Sul beneficio dell’ esonero dal pagamento del contributo di mobilità
Cassazione civile sez. lav.,16 giugno 2014, n. 13625
“Il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall’art. 3, comma 3, legge n. 223/1991, non spetta nel caso in cui l’atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale risulti adottato, non dal commissario giudiziale successivamente al decreto di ammissione alla procedura concorsuale (ovvero dal liquidatore giudiziale ad omologa avvenuta), ma dallo stesso imprenditore contestualmente al deposito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo. Ciò in quanto la procedura di concordato preventivo, ai fini del predetto beneficio, deve considerarsi come iniziata con l’emissione del decreto ex art. 163 L.F. del tribunale”. (massima redazionale)***
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. ROSELLI Federico - Presidente
- Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
- Dott. LORITO Matilde - Consigliere
- Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere
- Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 15305-2009 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in atti; contro ATLAREX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUZZONI GIOVANNI, giusta delega in atti; - controricorrente - e
EQUITALIA ESATRI S.P.A. (già ESATRI S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 804/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/06/2008 r.g.n. 135/07; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY; udito l'Avvocato MARITATO LELIO; udito l'Avvocato FLAUTI ALESSANDRA per delega DE DOMINICIS TOMMASO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atlarex s.r.l. in data 1.12.1999 chiedeva al Tribunale di Vigevano di essere ammessa al concordato preventivo con cessione di beni ai creditori e contestualmente avviava la procedura di mobilità ex L. n. 223 del 1991. Con decreto del 9.3.2000, il Tribunale di ammetteva la società alla procedura per concordato preventivo e nominava il commissario giudiziale; in data 3.4.2001 omologava poi il concordato con cessione dei beni, nominando il liquidatore giudiziale. In data 3.10.2003 veniva notificato alla società verbale di accertamento dell'Inps nel quale veniva contestato il mancato versamento della tassa d'ingresso alla mobilità per 44 dipendenti, a motivo del fatto che l'esonero di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 3, non era applicabile perchè all'epoca della richiesta della procedura di mobilità non era stato ancora nominato il commissario giudiziale, nè tantomeno omologato il concordato preventivo. In data 24 marzo 2005 veniva poi notificata dal concessionario per la riscossione cartella di pagamento per Euro 319.571,96 per contributi e somme aggiuntive. L'opposizione proposta da Atlarex s.r.l. veniva respinta dal Tribunale di Pavia, ma la decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n. 804 del 2008 rideterminava l'ammontare dei contributi richiesti, escludendo le rate con scadenza successiva al 9.3.2000 (data del decreto di ammissione al concordato e nomina del commissario giudiziale). Riteneva la Corte che da tale momento la società fosse formalmente nelle condizioni di poter essere esonerata dal contributo di mobilità, sussistendo sia il requisito della cessazione dell'attività, sia la nomina del commissario giudiziale; osservava poi che la domanda di esonero, già precedentemente presentata dal liquidatore sociale, era stata fatta propria sia dal liquidatore giudiziale che dal commissario giudiziale, che avevano chiesto al Giudice delegato l'autorizzazione ad opporsi all'accertamento ispettivo. Per la cassazione di tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso, cui ha resistito Atlarex s.r.l. in liquidazione, che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; Equitalia Esatri s.p.a. è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Sintesi dei motivi di ricorso. Il ricorso è affidato a tre motivi, compendiati nei quesiti di diritto previsti dall'art. 366 bis c.p.c. operante ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza d'appello (30 giugno 2008). 1.1. Come primo motivo il ricorrente deduce "Nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c." e sostiene che la Corte di merito, riducendo l'ammontare dei contributi, avrebbe deciso su una domanda non proposta o comunque sulla base di elementi di fatto e circostanze mai allegate.
1.2.
Come secondo motivo lamenta "Omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Addebita alla Corte di avere erroneamente ritenuto che, chiedendo al giudice delegato l'autorizzazione ad agire in giudizio, gli organi della procedura concorsuale avrebbero fatto propria la domanda avente ad oggetto il beneficio contributivo presentata alcuni anni prima dal liquidatore, facendo retroagire la successiva diversa condotta agli effetti di un adempimento mai posto in essere al momento in cui è stato autorizzato il concordato preventivo e nominato il commissario giudiziale.
1.3.
Come terzo motivo lamenta "Violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 3", addebitando alla Corte d'Appello di non avere considerato che il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di ingresso alla mobilità spetta solo nell'ipotesi in cui la messa in mobilità sia disposta dal commissario giudiziale o dal liquidatore giudiziale, organi della procedura concorsuale e non, come nel caso, dal liquidatore della società.
2.
Esame dei motivi di ricorso. Il ricorso è fondato.
2.1.
La L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 (abrogato con effetto dal 1 gennaio 2017 dalla L. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. a)) prevede che "per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale". L'art. 3 della stessa legge, intitolato "Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali" (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2016 dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 70, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 46-bis, comma 1, lett. h), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) al comma 3 dispone poi che: "Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto". La norma, al fine di tutelare interessi socialmente rilevanti, attribuisce tanto al commissario giudiziale quanto al liquidatore, a seconda che la necessità sorga prima o dopo l'omologazione, un eccezionale potere di gestione dell'impresa, ovvero il potere di valutare in prospettiva la possibilità di continuare (anche tramite la cessione dell'azienda) l'attività imprenditoriale e, in caso negativo, di decidere di collocare in mobilità il personale dipendente, con esonero in entrambi i casi dell'obbligo di pagare il relativo contributo (così Cass. S.U. n. 3597/2003).
2.2.
La questione posta dal terzo motivo di ricorso - che appare logicamente preliminare alle altre - è stata esaminata e risolta in senso favorevole alla tesi dell'Inps da questa Corte con la sentenza n. 19422 del 18/12/2003, che, in relazione ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame, - dopo avere premesso che la procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del Tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e non già con il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura - ha affermato che deve escludersi che il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, comma 3, spetti nel caso in cui l'atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale - che costituisce l'atto richiesto per la collocazione in mobilità "gratuita" per le imprese in concordato preventivo con cessione dei beni soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - sia stato adottato non dal commissario giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, ma dallo stesso imprenditore ancora prima di questo momento, contestualmente al deposito della istanza di ammissione al concordato preventivo. La soluzione, cui occorre dare continuità, è fondata sulla considerazione che la ratio della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 3, come ricostruita nella decisione sopra citata delle Sezioni unite di questa Corte (n. 3597/2003), è quella dell'esigenza, avvertita dal legislatore, di subordinare il collocamento in mobilità, e il beneficio dell'esenzione dall'onere economico del versamento del contributo, ad una preliminare verifica delle condizioni di ammissione alla procedura da parte del tribunale o almeno dell'organo deputato alla funzione - secondo una definizione dottrinaria - di "consulenza nel controllo". E ciò in quanto la mera richiesta di autorizzazione al concordato preventivo non implica affatto un accertamento dello stato di insolvenza, venendo questo esclusivamente dichiarato dal debitore interessato. Del resto, la ripetuta indicazione nella disposizione dei soggetti legittimati ad avviare gratuitamente la procedura di mobilità, e cioè del curatore, del liquidatore e del commissario, e non anche dell'imprenditore per il caso del concordato - nonostante lo stesso anche dopo l'ammissione alla procedura, conservi l'amministrazione del proprio patrimonio e dell'azienda - è, con tutta evidenza, significativa in tale ultimo senso.
2.3.
Quanto alle questioni poste con i primi due motivi, si deve osservare che il beneficio in questione ha carattere unitario e non può essere frammentato in relazione al periodo anteriore e successivo alla nomina del commissario giudiziale, come ha fatto il giudice di merito: la disposizione sopra riportata prevede infatti la quantificazione di un importo complessivo (pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore) che viene ripartito in trenta rate mensili, e non di un importo che matura progressivamente nel tempo. Inoltre, la collocazione in mobilità dei lavoratori è frutto di una procedura la cui fase di avvio è stata frutto di una valutazione e decisione dell'imprenditore e non degli organi della procedura concorsuale come previsto dalla norma.
2.4.
Dalla natura unitaria del contributo e dei presupposti per il relativo esonero discende altresì che questo non possa neppure derivare da un comportamento successivo degli organi del concordato, considerato che la procedura di mobilità una volta attivata non richiede una loro conferma o ratifica e che essi devono prendere atto al momento dell'istanza di ammissione al concordato della situazione (aziendale e debitoria) quale si è determinata per effetto del già avvenuto avvio da parte del liquidatore sociale della procedura di mobilità. 2.5. Neppure può ritenersi che l'autorizzazione da parte degli organi della procedura ad agire in giudizio per ottenere l'esonero dal contributo configuri una ratifica dell'avvio della mobilità, considerato che pare piuttosto finalizzata a ridurre i costi della mobilità già attivata per decisione altrui.
3.
Conclusioni. Il ricorso dell'Inps dev'essere conclusivamente accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da Atlarex S.p.A.. La novità della questione giuridica affrontata in relazione alla peculiarità della soluzione adottata dalla Corte di merito, determina la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da Atlarex s.r.l. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014
Norme
Art. 182 L.F. Cessioni
I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
II.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
III.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
IV.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
VI. Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma.
(1) L’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha così sostituito la rubrica precedente “Provvedimenti in caso di cessione di beni”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 3 si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge; quelle di cui alla nota 2 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Prassi
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 14-2020/E
(approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 17 Febbraio 2020)
La cessione di beni nel concordato
(tratto da www.notariato.it/it ) - Messaggio INPS, 14 giugno 2019, n. 227
Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni - Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018Documento di ricerca 1.8.18 a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 giugno 2017, Prot. n. 120768/2017
Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(link da agenziaentrate.gov.it) - Agenzia delle Entrate, Risoluzione, 13 ottobre 2016
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Risoluzione di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del TUIR - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I
(approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016)
Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali - Pronto Ordini CNDCEC 17 luglio 2015, n. 157
Attribuzione incarichi previsti dalla legge fallimentare agli iscritti nella sezione B dell’Albo. - Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
Tutta la Giurisprudenza
Art. 182 L.F. Cessioni
Art. 182 L.F. Cessioni
I) Sulla figura e sulla nomina del liquidatore
- Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2016, n. 17949
- Cassazione civile, sez. I, 07 luglio 2015, n. 14052
- Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5101
- Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2013, n. 19233
- Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2013, n. 10724
- Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2013, n. 8102
- Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237
- Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27085
- Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15699
- Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2010, n. 11520
- Cassazione civile, sez. del lavoro, 10 febbraio 2009, n. 3270
II) Sul contenuto della proposta di concordato con cessione dei beni
III) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità
IV) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.
V) Sul trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d'impresa
VI) Sull’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore
VIII) Sulla legittimazione del liquidatore giudiziale
IX) Sul concordato con cessione dei beni
XI) Sulla natura coattiva della fase attuativa del concordato
XII) Sulla natura giurisdizionale esecutiva degli atti esecutivi del concordato preventivo
XIII) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
XIV) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale
XV) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato
XVI) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa
XVII) Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti gravanti sul curatore fallimentare (e quindi anche sul liquidatore giudiziale)
XIX) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo
XX) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie