Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti.
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Cassazione civile, sez. I, 31 luglio 2015, n. 16217
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“Compete al Giudice Delegato riferire al Tribunale sul mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 affinché quest’ultimo, conseguentemente, fissi l'udienza per sentire il debitore in ordine alla inammissibilità della proposta di concordato a norma dell'art. 162, richiamato dall’ art. 179, comma 1. Al tribunale, poi, a norma tanto dell'art. 179, quanto dell'art. 180, compete l’accertamento autonomo del raggiungimento - o meno - della maggioranza, accertamento che logicamente include la verifica sulla regolarità della procedura e della votazione, quindi anche sulla legittimazione al voto dei creditori che vi hanno partecipato”.
(massima redazionale)
Norma
Art. 178 L.F. Adesioni alla proposta di concordato
I.
Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti.
II.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
III.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
IV.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale (1).
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale (1).
(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato
Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato
III) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento
IV) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori
V) Sul divieto di apportare modifiche alla proposta concordataria
VII) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento
VIII) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
IX) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie