Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Compete al Giudice Delegato riferire al Tribunale sul mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 affinché quest’ultimo, conseguentemente, fissi l'udienza per sentire il debitore in ordine alla inammissibilità della proposta di concordato a norma dell'art. 162, richiamato dall’ art. 179, comma 1. Al tribunale, poi, a norma tanto dell'art. 179, quanto dell'art. 180, compete l’accertamento autonomo del raggiungimento - o meno - della maggioranza, accertamento che logicamente include la verifica sulla regolarità della procedura e della votazione, quindi anche sulla legittimazione al voto dei creditori che vi hanno partecipato”.
 
(massima redazionale)
Norma

Art. 178 L.F. Adesioni alla proposta di concordato



I.
Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti.
II.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
III.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
IV.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale (1).

(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Tutta la Giurisprudenza

Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato

Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato

 

I) Sulla consecuzione di procedure

 

II) Sul diniego del voto favorevole

 

III) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento

 

IV) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

V) Sul divieto di apportare modifiche alla proposta concordataria

 

VI) Sull’accertamento delle maggioranze

 

VII) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento

 

IX) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento


 
 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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