Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma.
Giurisprudenza
Visite: 309
Cassazione civile, sez. I, ord. 22 settembre 2016, n. 18558 (Rel. Di Virgilio)
Giurisprudenza
Visite: 309
Giurisprudenza
Visite: 309
“La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili affinché queste ultime, già investite, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 3472 del 2016, della questione connessa relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di inammissibilità del concordato preventivo non seguito da sentenza dichiarativa di fallimento, chiariscano – per il caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento – quali siano i rapporti tra l’impugnazione già pendente e il giudizio eventualmente proposto per censurare detta dichiarazione.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 3472/2016
(massima Cortedicassazione.it)
Norma
Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato
I.
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma.
II.
Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il voto (1).
Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il voto (1).
(1) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato
Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato
III) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento
IV) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori
V) Sul divieto di apportare modifiche alla proposta concordataria
VII) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento
VIII) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
IX) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie