Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere
- Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
contro
PQM
I.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria,anche a seguito di degradazione per incapienza (2), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Giurisprudenza
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Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2014, n. 14447
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Sull’ intangibilità del debito IVA
Cassazione civile sez. I , 25 giugno 2014, n. 14447
“In tema di concordato preventivo, l'art. 182-ter, comma 1, L.F. (come modificato dall'art. 32 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell'IVA, così sancendo l'intangibilità del relativo debito, ha natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuendo al corrispondente credito un trattamento peculiare ed inderogabile, sicché la stessa si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA”. (in Giustizia Civile Massimario 2014) ***
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere
- Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 6704-2012 proposto da:
MASTER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' UNIPERSONALE (P.I. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso l'avvocato LOLLINI SUSANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRINI GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di PISA, depositato il 01/02/2012, nn. 8 e 23/11 c.p.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con decreto depositato in data 1 febbraio 2012 e notificato il successivo 14 febbraio, il Tribunale di Pisa, provvedendo su due diverse proposte di concordato preventivo presentate da Master s.p.a. società unipersonale in liquidazione il 2 maggio 2011 ed il 21 novembre 2011, rigettava la prima per mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie e dichiarava inammissibile la seconda in quanto prevedente la falcidia al 10% dei crediti per i.v.a. in contrasto con il disposto della L. Fall., art. 182 ter; precisava inoltre che, in difetto di istanze, non poteva dichiararsi il fallimento della società stessa.
2.
Avverso il provvedimento di declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato la Master ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. a questa Corte con atto notificato il 14 marzo 2012 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ed il giorno precedente al dottor G.P., che era stato nominato commissario giudiziale nella prima procedura di concordato preventivo. Gli intimati non hanno svolto difese. 3.
Con unico motivo la società ricorrente denuncia la violazione del disposto della L. Fall., art. 160, comma 2 in relazione all'art. 14 disp. gen.. Sostiene che, estendendo la disciplina prevista dalla L. Fall., art. 182 ter -nella parte in cui impone la previsione dell'integrale soddisfo del credito i.v.a. - per la proposta di concordato preventivo con transazione fiscale anche al caso, qui ricorrente, di proposta di concordato preventivo senza transazione fiscale, il Tribunale di Pisa, facendo proprio l'orientamento espresso in due pronuncie di questa Corte (n. 22931/11 e 22932/11), avrebbe, peraltro in violazione dei limiti assegnati dalla riforma della legge fallimentare alla cognizione del giudice in sede di concordato preventivo: a) esteso analogicamente il disposto di una norma eccezionale, contro il divieto posto dall'art. 14 preleggi; b)alterato l'ordine dei privilegi stabilito dalla legge, che (art. 2778 cod. civ.) colloca il credito dello Stato per i.v.a. al diciannovesimo grado, così implicitamente derogando anche al precetto posto dalla L. Fall., art. 160, comma 2, che tale ordine impone venga rispettato nella proposta di concordato preventivo; c) snaturato completamente la funzione del concordato come accordo tra imprenditore e ceto creditorio, ponendo una regola che sostanzialmente impedisce che abbia corso qualsiasi proposta di concordato, perchè imporrebbe la necessità - onde non alterare l'ordine dei privilegi - di onorare anche tutti gli altri creditori di grado precedente a quello attribuito al credito i.v.a..
4.
Preliminarmente, in ordine alla ammissibilità del ricorso il Collegio intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale espresso più volte, anche dopo la riforma della legge fallimentare, da questa Corte di legittimità (Cass. n. 21901/13; n. 13817/011; n. 21860/010), secondo cui il ricorso straordinario avverso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato è ammissibile, attesa la non reclamabilità del provvedimento (L. Fall., art. 162, comma 2), sempre che ad esso non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento della proponente (Cass. n. 8186/010). Poichè non risulta che Master s.p.a. sia stata dichiarata fallita, si impone l'esame del ricorso.
5.
Le doglianze espresse dalla ricorrente non meritano accoglimento, non ravvisando il collegio nell'illustrazione del ricorso ragioni per discostarsi dall'orientamento, espresso da questa corte con le citate sentenze nn. 22931/11 e 22932/11 e successivamente confermato dalla sentenza n. 7667 del 16.5.2012, secondo il quale la L. Fall., art. 182 ter deve interpretarsi nel senso che la proposta di concordato preventivo, con o senza transazione fiscale, può prevedere, quanto al credito per i.v.a., solo la dilazione di pagamento essendone in ogni caso intangibile l'importo in quella sede concorsuale.
6.
In primo luogo, privo di fondamento deve ritenersi l'assunto secondo il quale il tribunale, nel rilevare l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, avrebbe esteso il proprio sindacato sul contenuto dell'accordo proposto dal debitore ai suoi creditori, in violazione delle norme vigenti. Sul punto, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (cfr. S.U. n. 1521/13; Sez. 1 n. 11014/13) come il controllo di legittimità da parte del giudice, che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato, non sia limitato alla completezza, alla congruità logica ed alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estenda alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica innanzitutto un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili. Non può dunque ritenersi che, nella specie, il tribunale abbia oltrepassato tali limiti nel ravvisare l'incompatibilità della proposta con la norma inderogabile posta dalla L. Fall., art. 182 ter, comma 1 (come modificato dal D.L. n. 185 del 2008 convertito in L. n. 2 del 2009).
7.
Parimenti non ravvisabile nella specie è la violazione del disposto dell'art. 14 preleggi. Invero, il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali non esclude, per costante giurisprudenza (tra molte: Cass. S.U. n. 1576/09/ Sez. 1 n. 5297/09; Sez. 1 2320/12; Sez. 1 n. 6105/13), l'interpretazione estensiva di tali norme. La quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e quindi di estendere la regula juris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati. E, in tal senso, nelle precedenti sentenze questa corte ha già argomentato persuasivamente come la precisazione circa l'intangibilità dell'i.v.a., contenuta nell'art. 182 ter, comma 1 (a chiarimento della originaria formulazione della norma del 2006, che già prevedeva il principio): a) sia connessa con le peculiarità di tale tributo, considerato da normativa e giurisprudenza europee tra le risorse proprie dell'Unione Europea la cui gestione - sia normativa che esecutiva - è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli (v. anche sul punto Cass. n. 7667/12); b) attenga quindi al trattamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale cui la norma si riferisce, costituisca cioè norma sostanziale che prescinde dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi, se cioè la proposta di concordato preventivo ex art. 160 (o di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis) contenga, o non, anche la proposta di transazione fiscale; ciò anche perchè, altrimenti, dovrebbe ritenersi che il legislatore con l'art. 182 ter, comma 1 abbia inteso adeguare rigorosamente la normativa interna a quella europea ponendo l'obbligo di integrale pagamento di un'imposta di interesse comunitario quale l'i.v.a., e nel contempo lasciare alla (pur legittima) scelta discrezionale del debitore di non proporre la transazione fiscale l'assoggettamento, o non, del medesimo a tale obbligo, in netto quanto ingiustificabile contrasto con il rigore palesato da tale norma e con le ragioni che lo sostengono. Rettamente dunque il provvedimento impugnato ha, in conformità con le suddette argomentazioni, interpretato estensivamente la norma di legge in questione, pur non negandone la natura di disposizione eccezionale.
8.
Ne deriva anche l'infondatezza della denuncia di violazione del disposto della L. Fall., art. 160, comma 2, con riguardo al divieto di alterare, con la proposta di concordato, l'ordine delle cause legittime di prelazione (e quindi anche la graduazione dei privilegi prevista dalla legge). E' proprio della norma eccezionale derogare, in casi determinati, ad un principio generale: l'art. 182 ter, attribuendo (per quanto qui rileva) al credito i.v.a., nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, un trattamento peculiare ed inderogabile dall'accordo delle parti, non produce per ciò solo l'effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti (per i quali continua a valere l'ordine di graduazione), ma sul solo trattamento di quel credito, in quel particolare contesto procedurale. Tale scelta, che certamente incide sull'accordo delle parti diretto a trovare soluzione alla crisi al di fuori della liquidazione fallimentare, ponendovi dei limiti, rientra però nella discrezionalità del legislatore ordinario e non può quindi essere sindacata in questa sede.
9.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Non si fa luogo al regolamento delle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014
Norma
Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi
I.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria,anche a seguito di degradazione per incapienza (2), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
II.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda[...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda[...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
III.
Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
IV.
Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
V.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis. In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale(3). La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore(4). Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
VI.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis. In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale(3). La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore(4). Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
VI.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
________________
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1 gennaio 2017.
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1 gennaio 2017.
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 1 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta dopo “natura chirografaria”, delle seguenti parole: "anche a seguito di degradazione per incapienza".
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(3) Il secondo periodo del comma V, art. 182 ter, R.D. n. 267/1942, è stato sostituito dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 2 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, con le seguenti parole : “In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
(4) Periodo aggiunto dall’art. 3, comma 1 bis, lett. c), n. 3 del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi
- Circolare Agenzia delle Entrate, 29 Dicembre 2020, n. 34/E
Gestione delle proposte di transizione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa
(tratto da www.agenziaentrate.gov.it ) - Circolare Agenzia delle Entrate, n. 16 del 23.7.18
Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Messaggio INPS, 19 febbraio 2016, n. 754Precisazione sulla Circolare n. 38 del 15 marzo 2010 in tema di applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Transazioni sui crediti contributivi dell’Istituto ex 182 ter della legge fallimentare – modifiche alla circolare n. 38/2010.
- Circolare ADE, 6 maggio 2015, n. 19/E
Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale
-
Circolare Enpals, 5 novembre 2010, n. 15Estensione dell’istituto della transazione fiscale ai debiti per contributi previdenziali ed oneri accessori. Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 16 aprile 2010, n. 20/E
Prevenzione e contrasto dell’evasione - Circolare INPS, 15 marzo 2010, n. 38
Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009. Articolo 32, commi 5 e 6 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. Estensione della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della L.F. ai crediti contributivi. Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli accordi sui crediti contributivi - Circolare INAIL, 26 febbraio 2010, n. 8
Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 10 aprile 2009, n. 14/E
Transazione fiscale – Articolo 32, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 5 gennaio 2009, n. 3/E
Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscal - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E
Concordato preventivo e transazione fiscale
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Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Art. 182-ter L.F. Trattamento dei crediti tributari e contributivi
II) Sull’intangibilità del debito IVA e dei suoi accessori
- Corte giustizia UE sez. I, 15 ottobre 2020, n.335
- Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2016, n. 8804
- Corte Giustizia UE, sez. II, 07 aprile 2016, C. 546/14
- Cassazione civile, sez. VI, 09 febbraio 2016, n. 2560
- Conclusioni Avvocato Generale E. Sharpston, 14 gennaio 2016, C. 546/14
- Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2014, n. 14447
- Corte Costituzionale, 25 luglio 2014, n. 225
- Cassazione civile, sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7667
IV) Sulle conseguenze penali del mancato pagamento dell’IVA in sede concorsuale
V) Sul consolidamento del debito fiscale in caso di ricorso alla transazione fiscale
VI) Sulla natura di sub-procedimento della transazione fiscale rispetto all’AdR
VII) Sulla falcidiabilità del credito IVA
- Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2021, n. 4931 (Rel. Vella) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2021, n. 4931 (Rel. Vella) (a)
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16364 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2018, n. 16364 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12962 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2018, n. 5906 (Rel. Fichera) (c)
- Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2018, n. 5906 (Rel. Fichera) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2018, n. 1447 (Rel. Ceniccola)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10822 (Rel. Mercolino)
- Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 1337 (Rel. Didone)
- Cassazione civile, sez. un., 13 gennaio 2017, n. 760 (Rel. Nappi)
- Cassazione civile, sez. un., 27 dicembre 2016, n. 26988
- Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2016, n. 18561 (Rel. Didone)
- Cassazione civile, sez. VI, ord., 01 luglio 2015, n. 13542
- Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932
VIII) Sulla giurisdizione del giudice tributario nelle controversie riguardanti la mancata accettazione della transazione fiscale
IX) Sulla derogabilità delle disposizioni regolamentari in materia previdenziale di cui al D.M. 04/08/2009
X) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020
XI) Sull’ammissibilità dell'utilizzo dei criteri interpretativi ricavabili dalle omologhe norme del CCII in materia di transazione fiscale
XII) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie