La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 130. Sentenze di omologazione del concordato. – I. Il tribunale accerta l’osservanza delle prescrizioni di legge per l’ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.
II. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.
III. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l’omologazione, fissa un breve termine per l’iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.
IV. La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.
V. Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.
III) Sugli effetti del provvedimento di omologa rispetto al trasferimento dei beni
IV) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare
V) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare
VI) Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
VII) Sull’interruzione del processo dopo la chiusura del fallimento
VIII) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare
IX) Sullo ius postulandi del difensore della Curatela dopo la chiusura del fallimento
X) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo allorché sussista patto di differimento degli effetti traslativi
XI) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo
XII) Sulla tassazione del decreto di omologazione
XIII) Sulla natura del concordato fallimentare
- Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR - Interpello A.E. Toscana del 18 febbraio 2015
Sull'interpretazione dell'art.183 Dpr 917/86 rispetto a modalità e termini inerenti la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ultratrentennale intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della procedura di fallimento e di lca, anche ai fini della richiesta di rimborso dei crediti fiscali conseguenti alle ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari maturati in pendenza di procedura sulle disponibilità liquide della stessa - Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L gs. n. 446 del 1997 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E
Risposte a quesiti in materia di imposta di registro – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 26 marzo 2012, n. 27/E
Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari