Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 130 L.F. Efficacia del decreto

I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 130Sentenze di omologazione del concordato. – I. Il tribunale accerta l’osservanza delle prescrizioni di legge per l’ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.

II. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.

III. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l’omologazione, fissa un breve termine per l’iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.

IV. La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.

V. Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

Giurisprudenza
 

I) Sugli effetti della chiusura del fallimento

 

II) Sull’efficacia del decreto di omologazione

 

III) Sugli effetti del provvedimento di omologa rispetto al trasferimento dei beni

 

IV) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare

 

V) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare

 

VIII) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare

 

IX) Sullo ius postulandi del difensore della Curatela dopo la chiusura del fallimento

 

X) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo allorché sussista patto di differimento degli effetti traslativi

 

XI) Sulla legittimazione processuale del curatore nel concordato fallimentare e l’interruzione del processo

 

XII) Sulla tassazione del decreto di omologazione

 

XIII) Sulla natura del concordato fallimentare

Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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