Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“In tema di concordato fallimentare con assuntore, la perdita della legittimazione processuale del curatore è riconducibile soltanto all’emanazione del decreto ex art. 136, co. 3 L.F., giacché sino a quel momento, tutte le attività in essere, ivi comprese le cause attive, sono orientate alla realizzazione dell'interesse dei creditori concorsuali ed al miglior soddisfacimento possibile, determinando per ciò la permanenza in carica degli organi del fallimento, tenuti a controllare che il concordato omologato venga adempiuto correttamente. In tutti i casi, è comunque necessario che l’evento provocante l’interruzione del processo risulti dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., in difetto di che il processo prosegue tra le parti originarie (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 43 L.F. in ordine all’invocata automatica chiusura della procedura essendo la norma de qua dettata per la distinta ipotesi dell’ apertura  di fallimento, non per la chiusura conseguente all'omologazione di un concordato che nella fattispecie, ante novella del 2006, si era verificata automaticamente ai sensi del disposto dell’originario art. 131, ult. co. L.F.).”
Precedenti citati: Cass. 4766/2007; Cass. 979/2009 
[Nota redazionale: va segnalato che Cass. 4766/2007 si preoccupa anche di precisare che tale effetto processuale differito sino al decreto ex art. 136, co. 3 L.F. si verifica esclusivamente nel caso in cui sussista uno specifico patto concordatario che rinvia il trasferimento dell’attivo all’assuntore alla completa esecuzione del c.f., effetto che invece, di regola, si verifica già con la definitività del decreto di omologazione - cfr. Cass. 4863/2010; Cass. 12140/2009  - con l’ulteriore precisazione che gli organi fallimentari restano comunque in carica  sino  all’avvenuta esecuzione del c.f. salvo la sussistenza del patto di immediata liberazione del debitore - cfr. 16040/2011.]
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 130 L.F. Efficacia del decreto


I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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