Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 46 L.F., e l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo in materia, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della p.a., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi. Non fanno eccezione le situazioni che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo, rispetto a cui l'interesse pubblico risulta comunque tutelato dal potere dell'amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.n., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza bisogno del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46 c.n., co. 2.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 12140/2009
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 130 L.F. Efficacia del decreto


I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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