Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
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Cassazione civile, sez. I, 08 giugno 2018, n. 15012 (Rel. Terrusi)
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“La chiusura del fallimento a seguito di omologa del concordato fallimentare, in pendenza di azione revocatoria che non sia stata dichiarata o notificata ex art. 300 c.p.c., non comporta l’interruzione del processo bensì la prosecuzione della causa tra le parti originarie, pur essendo decaduti gli organi preposti al fallimento (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 43 L.F. in ordine all’invocata automatica chiusura della procedura essendo la norma de qua dettata per la distinta ipotesi dell’ apertura di fallimento, non per la chiusura conseguente all'omologazione di un concordato che nella fattispecie, ante novella del 2006, si era verificata automaticamente ai sensi del disposto dell'originario art. 131, ult. co. L.F.).”
Precedenti citati: Cass. 5369/2001; Cass. 4766/2007; Cass. 979/2009
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 130 L.F. Efficacia del decreto
I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
- Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR - Interpello A.E. Toscana del 18 febbraio 2015
Sull'interpretazione dell'art.183 Dpr 917/86 rispetto a modalità e termini inerenti la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ultratrentennale intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della procedura di fallimento e di lca, anche ai fini della richiesta di rimborso dei crediti fiscali conseguenti alle ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari maturati in pendenza di procedura sulle disponibilità liquide della stessa - Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L gs. n. 446 del 1997 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E
Risposte a quesiti in materia di imposta di registro – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 26 marzo 2012, n. 27/E
Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie