Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.
 
[Nel caso di specie, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato l’Ordinanza di rimessione della sez. IV, n. 5454/2020. 
L’Adunanza, ritiene che, l’Ente locale che ha esercitato - in mancanza di risorse da parte del fallimento - le funzioni inerenti all’eliminazione del pericolo ambientale mediante la rimozione dei rifiuti presenti su un sito industriale di pertinenza dell’impresa fallita, può insinuare nel fallimento le spese per gli interventi, spese che godranno del privilegio ai sensi dell’art. 253, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006. Ciò in considerazione del fatto che l’obbligo di porre in essere attività strumentali alla bonifica o alla rimozione dei rifiuti ricade sulla Curatela fallimentare la quale, divenendo per effetto del fallimento, detentore del bene immobile sul quale giacciono i rifiuti, è legittimata passiva al relativo obbligo di rimozione, ed i relativi costi di ripristino e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 ricadono sulla massa dei creditori dell’imprenditore fallito i quali, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili derivanti dal fallimento.]”
(principio di diritto enunciato)
Norme

Art. 182 L.F. Cessioni


I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
II.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
III.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
IV.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
VI. Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma.
 

 

(1) L’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha così sostituito la rubrica precedente “Provvedimenti in caso di cessione di beni”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 3 si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge; quelle di cui alla nota 2 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Prassi


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Art. 182 L.F. Cessioni

Art. 182 L.F. Cessioni

 

III) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità

 

IV) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.

 

V) Sul trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d'impresa

 

VI) Sull’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore

 

VII) Sulla attività di liquidazione

 

X) Sul compenso del liquidatore giudiziale

 

XI) Sulla natura coattiva della fase attuativa del concordato

 

XII) Sulla natura giurisdizionale esecutiva degli atti esecutivi del concordato preventivo

 

XIII) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario

 

XIV) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale

 

XV) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato

 

XVI) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa

 

XVII) Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti gravanti sul curatore fallimentare (e quindi anche sul liquidatore giudiziale)

 

XIX) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo

 

XX) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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