Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. VI, ord. 21 dicembre 2010, n. 25810

Sul conflitto di competenza tra tribunali fallimentari
Cassazione civile, sez. VI, ord. 21 dicembre 2010, n. 25810

“In tema di ammissione al concordato preventivo, sussiste un conflitto virtuale di competenza qualora un tribunale abbia aperto per primo tale procedura nei confronti di un imprenditore ed altro tribunale sia poi chiamato a provvedere su analoga istanza – nella specie, proposta dalla società cedente l’azienda ad altra società, già ammessa e divenuta altresì accollataria di tutti i debiti della prima – con conseguente applicazione della regola della prevenzione di cui all’articolo 9-ter L.F.; pertanto, il tribunale adito successivamente è tenuto a trasmettere gli atti al primo giudice, a meno che non sollevi conflitto positivo di competenza (in forza di detto principio, la suprema corte ha cassato senza rinvio il decreto di ammissione al concordato preventivo emesso dal giudice adìto per secondo e ha dichiarato la competenza del primo giudice, dovendosi avere riguardo alla sede dell’impresa ultima cessionaria, in quanto titolare dell’unico patrimonio)”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. VI - 21/12/2010 n. 25810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITTORIA Paolo - Presidente
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
- Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da: TEDESCHI FRANCESCO & C. SNC (OMISSIS), in persona del legale rappresentante T.F. che agisce anche in proprio nonchè quale successore legittimo ed unico della Signora B. M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato COLELLI RIAMO, rappresentati e difesi dagli avvocati PAPA CARLO, PAPA FILIPPO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti - e
contro
MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO TEDESCHI FRANCESCO & C. SNC, MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIANCHI & TEDESCHI SRL, PM PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CASSINO, G.M.; - intimati - avverso il decreto n. cron. 186/09 del TRIBUNALE di CASSINO, depositato il 29/07/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA; è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto 29.7.2009 il Tribunale di Cassino ha ammesso la società Tedeschi Francesco s.n.c. alla procedura di concordato preventivo. La società nella sua domanda, proposta con ricorso 13.7.2009 innanzi al detto organo perchè demandato ad istruire precedente procedura prefallimentare incardinata dal creditore G.M. ed altri, aveva chiesto trasmettersi gli atti al Tribunale di Frosinone, poichè tale organo era stato investito di altra identica procedura, incardinata dalla società Bianchi e Tedeschi s.r.l. cessionaria della sua azienda ed accollataria di tutti i suoi debiti. In fatto, il 3 giugno 2008, essa istante - società Tedeschi - aveva ceduto l'azienda alla società Bianchi Maria Rosaria s.n.c. con sede nel circondario di (OMISSIS). Questa a sua volta aveva ceduto l'azienda alla società Bianchi e Tedeschi con sede nel circondario di (OMISSIS). Quest'ultima società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale fallimentare di Frosinone. La massa dei creditori era unica così come unico era il patrimonio sociale. Il Tribunale di Cassino, con decreto 29.7.2009, ha ritenuto di non sollevare conflitto e di dover invece decidere sulla proposta di concordato in quanto siffatta procedura non aveva ancora trovato ingresso presso il Tribunale di Frosinone. La società istante ha chiesto il regolamento di competenza. Nessuno si è costituito. Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione concludendo per l'accoglimento del regolamento rilevando che il Tribunale di Cassino, nella motivazione del suo decreto, ha dato atto dell'apertura della procedura di concordato preventivo, chiesta dalla società Bianchi e Tedeschi al Tribunale di (OMISSIS). Senza prendere posizione sulla effettiva identità della massa dei creditori così come dell'identità del patrimonio sociale assunto dall'istante, ha provveduto, trattenendo gli atti, in violazione del disposto della L. Fall., art. 9 ter, comma 2 che, in caso di conflitto virtuale di competenza, che si verifica quando un primo Tribunale abbia aperto la procedura concorsuale contro un certo imprenditore, ed ad altro Tribunale sia chiamato a provvedere su analoga istanza, stabilisce che quest'ultimo organo è tenuto a trasmettere gli atti al primo giudice, a meno che non sollevi conflitto positivo di competenza. Il criterio della prevenzione, così consacrato nella citata norma positiva, trova nella specie applicazione in ragione del fatto che occorre aver riguardo alla sede dell'impresa ultima cessionaria, in quanto titolare dell'unico patrimonio per le ragioni espresse dalla ricorrente ed acquisite in fatto dal Tribunale di Cassino. Il collegio, letti gli atti, ritiene di condividere la riferita proposta e per l'effetto cassa senza rinvio il decreto del Tribunale di Cassino e dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone. Dichiara irripetibili le spese della presente fase in ragione della complessa e confusa articolazione della vicenda fattuale che ha dato origine alla questione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il decreto del Tribunale di Cassino e dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010
Norme

Art. 161 L.F. Domanda di concordato

I.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
II.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (1).
III.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
IV.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
V.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
VI.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
VII.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
VIII.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
IX.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’am­missione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
X.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
 
 
(1) L’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole «adempimento della proposta», ha aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Tutta la Giurisprudenza

Art. 161 L.F. Domanda di concordato

 

III) Sui requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo

 

VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento

 

IX) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

XI) Sugli obblighi informativi nei confronti del Pubblico Ministero

 

XII) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale

 

XIII) Sul significato da attribuire a “procedimento di concordato preventivo introdotto”

 

XIV) Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.

 

XV) Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.

 

XVI) Sulla insindacabilità in sede di legittimità del provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F.

 

XVIII) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale

 

XIX) Sulla parificazione in punto di valutazioni estimative tra Commissario e Attestatore

 

XXI) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori

 

XXII) Sulla sottoscrizione della domanda di pre-concordato

 

XXIII) Sui mezzi d’impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta

 

XXV) Sulla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 161, co. 6 e 161, co. 10 L.F.

 

XXVI) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione

 

XXIX) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.

 

XXX) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento

 

XXXI) Sulla capacità processuale dell'imprenditore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato o che sia stato ammesso al concordato

 

XXXII) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni

 

XXXIII) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

 

XXXIV) Sull’impugnazione del diniego della omologazione del concordato preventivo

 

XXXV) Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F

 

XXXVI) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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