Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 16/3/2012 n. 4209
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
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Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209
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Sulla comunicazione al pubblico ministero
Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209
“Il p.m. è legittimato a formulare la richiesta di fallimento a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l’ammissione al concordato preventivo, essendo egli, nel sistema della legge, informato sia della domanda di concordato ai fini dell’intervento nella procedura e dell’eventuale richiesta di fallimento (articolo 161 L.F.), sia della procedura d’ufficio per la revoca dell’ammissione al concordato (articolo 173 L.F.), onde è anche il naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell’esito di tale procedimento”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. I - 16/3/2012 n. 4209
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 30247-2010 proposto da:
ADRIAUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso l'avvocato MARSILI FELICIANGELI ALBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSUCCI WALTER, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
CURATELA DEL FALLIMENTO ADRIAUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 688/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/10/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
- Il Tribunale di Fermo, con decreto del 14.4.2010, ha revocato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della s.r.l. Adriauto in liquidazione. Con sentenza del 30.6.2010 lo stesso tribunale ha dichiarato il fallimento della predetta società a seguito di istanza presentata dal Pubblico ministero. Con la sentenza impugnata (depositata il 23.10.2010) la Corte di appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. Adriauto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La reclamante lamentava - tra l'altro - che la dichiarazione di fallimento fosse avvenuta a seguito di richiesta del P.M. successiva ad una segnalazione dello stato di insolvenza da parte dello stesso tribunale e invocava la giurisprudenza in proposito di questa Corte (Sez. 1, n. 4632/2009). Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha disatteso il predetto motivo di reclamo osservando che i principi affermati da Cass., 4632/2009, (peraltro non condivisi dalla corte di merito), non sarebbero applicabili alla concreta fattispecie perchè il Pubblico ministero è informato della domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 L.F. ai fini dell'intervento nella procedura di ammissione al concordato e dell'eventuale richiesta di fallimento, e a mente dell'art. 173 L.F.. 1.1.- Contro la sentenza di appello la s.r.l. Adriauto ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. La curatela intimata non ha svolto difese.
2.
- Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 L. fall., anche in relazione all'art. 111 Cost. e deduce che anche nella specifica ipotesi di cui all'art. 173 L. fall., sarebbe applicabile il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 4632 del 2009.
3.
- Il ricorso è infondato. Invero, va premesso che la fattispecie decisa dalla S.C. con sentenza n. 4632 del 2009 è affatto diversa rispetto a quella oggetto del presente ricorso. In quella vicenda processuale il giudice di primo grado, all'esito della desistenza dall'istanza di fallimento presentata dal creditore ricorrente, trasmise gli atti - in persona del magistrato delegato all'istruttoria - alla locale Procura della Repubblica, così intendendo svolgere l'attività di segnalazione di cui all'art. 7, n. 2, l. fall.; il pubblico ministero a sua volta promosse la dichiarazione di fallimento, avanti al medesimo tribunale, che pronunciò la sentenza di cui all'art. 16 l. fall.. La decisione venne impugnata dalla società debitrice fallita e la corte d'appello dichiarò la nullità della sentenza del tribunale, riscontrandovi violazione degli artt. 6 e 7 l. fall., per avere il P.M. esercitato la richiesta al di fuori dei casi di cui all'art. 7, n. 1, l. fall., e ricevuto la sollecitazione dallo stesso tribunale fallimentare, in contrasto con l'abrogazione della iniziativa d'ufficio disposta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 che ha reso coerente il sistema con i principi del giusto processo ex art. 111 Cost.. Per contro - come ha esattamente evidenziato la corte di merito nella sentenza impugnata (sebbene abbia, poi, inutilmente esposto anche ragioni di dissenso dalla menzionata pronuncia del S.C.) - nella concreta fattispecie la richiesta di fallimento è stata avanzata dal pubblico ministero a seguito dell'avvenuta comunicazione del decreto del 20 aprile 14 aprile 2010, con il quale il tribunale di Fermo ha revocato la procedura di concordato preventivo nei confronti della società Adriauto s.r.l. ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 173. Tale norma - come ha correttamente spiegato la corte di appello - prevede, nella ricorrenza delle situazioni previste dal comma 1, accertate dal commissario giudiziale, che il tribunale "apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori" e stabilisce che "all'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'art. 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con contestuale sentenza, reclamabile ai sensi dell'art. 18". Pertanto il pubblico ministero - il quale è informato della domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 L.F. ai fini dell'intervento nella procedura di ammissione al concordato e dell'eventuale richiesta di fallimento - in forza dell'art. 173 L.F., è specificatamente informato della procedura di ufficio per la revoca all'ammissione della procedura di concordato preventivo, così come può avere contezza del giudizio di omologazione in virtù dell'iniziale comunicazione della domanda di concordato preventivo. Talchè, in tutte le situazioni in questione, la mancanza di previsione di una possibile segnalazione da parte del giudice civile trova giustificazione nella circostanza che la stessa sarebbe inutile. Con specifico riferimento alla ipotesi disciplinata dall'art. 173 della L.F., poi, la corte di merito ha esattamente ritenuto che la comunicazione operata dal tribunale non si riconduce alla previsione di cui all'art. 7, n. 2, L.F. ("quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal Giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile"), quanto piuttosto ad un adempimento insito nello stesso iter procedurale, essendo il pubblico ministero, che ha ricevuto comunicazione dell'apertura del procedimento di ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato, naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell'esito di quel procedimento. Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, dunque, correttamente la corte di appello ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento e ha disatteso l'eccezione di nullità sollevata dalla società reclamante. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese per l'assenza di attività difensiva della curatela intimata.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012
Norme
Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
I.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma (1).
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma (1).
II.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
III.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.
(1) Periodo aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
Art. 173 L.F. Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
I) Sul controllo d’ufficio in ogni fase del permanere delle condizioni di ammissibilità e dell’assenza di atti in frode
II) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
- Cassazione civile, ord. sez. I, 4 agosto 2017, n. 19611 (Rel. Nappi)
- Cassazione civile, sez. I, 03 maggio 2017, n. 10712 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2016, n. 18704 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2016, n. 3813
- Cassazione civile sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050
- Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2013, n. 18546
- Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2012, n. 5657
- Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
III) Sul compimento di atti in frode ai creditori
- Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2019, n. 10105 (Rel. Solaini)
- Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2018, n. 7379 (Rel. Campese)
- Cassazione civile, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11540 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2016, n. 25165 (Rel. Genovese)
- Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2016, n. 25164 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24288 (Rel. Didone)
- Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24288 (Rel. Didone)
- Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
- Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
- Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9027
- Cassazione civile, sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6240
- Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726
- Cassazione civile sez. I, 29 luglio 2014, n. 17191
- Cassazione civile sez. I, 26 giugno 2014, n. 14552
- Cassazione civile sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050
- Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23387
- Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2011, n. 17038
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
IV) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento
V) Sull’iniziativa del Tribunale nell’apertura del procedimento di revoca per atti in frode
VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento
VII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
VIII) Sulla convocazione del debitore ai fini delle declaratoria di revoca
X) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
XII) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
XIII) Sulla posizione dei creditori nel sub-procedimento ex art. 173 L.F.
XIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
XV) Sull’interazione fra giurisdizione civile e penale in tema di atti in frode ai creditori
XVI) Sulla possibile natura non fraudolenta delle valutazioni estimative
XVII) Sull'irreclamabilità ex artt. 164/26 del provvedimento ex art. 173
XVIII) Sull’impugnabilità autonoma del provvedimento ex art. 173 L.F.
XIX) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione
XX) Sulla natura degli atti di straordinaria amministrazione
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie