Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209

Sulla comunicazione al pubblico ministero
Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209
“Il p.m. è legittimato a formulare la richiesta di fallimento a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l’ammissione al concordato preventivo, essendo egli, nel sistema della legge, informato sia della domanda di concordato ai fini dell’intervento nella procedura e dell’eventuale richiesta di fallimento (articolo 161 L.F.), sia della procedura d’ufficio per la revoca dell’ammissione al concordato (articolo 173 L.F.), onde è anche il naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell’esito di tale procedimento”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 16/3/2012 n. 4209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30247-2010 proposto da:
ADRIAUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso l'avvocato MARSILI FELICIANGELI ALBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSUCCI WALTER, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ADRIAUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 688/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/10/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
- Il Tribunale di Fermo, con decreto del 14.4.2010, ha revocato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della s.r.l. Adriauto in liquidazione. Con sentenza del 30.6.2010 lo stesso tribunale ha dichiarato il fallimento della predetta società a seguito di istanza presentata dal Pubblico ministero. Con la sentenza impugnata (depositata il 23.10.2010) la Corte di appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. Adriauto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La reclamante lamentava - tra l'altro - che la dichiarazione di fallimento fosse avvenuta a seguito di richiesta del P.M. successiva ad una segnalazione dello stato di insolvenza da parte dello stesso tribunale e invocava la giurisprudenza in proposito di questa Corte (Sez. 1, n. 4632/2009). Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha disatteso il predetto motivo di reclamo osservando che i principi affermati da Cass., 4632/2009, (peraltro non condivisi dalla corte di merito), non sarebbero applicabili alla concreta fattispecie perchè il Pubblico ministero è informato della domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 L.F. ai fini dell'intervento nella procedura di ammissione al concordato e dell'eventuale richiesta di fallimento, e a mente dell'art. 173 L.F.. 1.1.- Contro la sentenza di appello la s.r.l. Adriauto ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. La curatela intimata non ha svolto difese.
2.
- Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 L. fall., anche in relazione all'art. 111 Cost. e deduce che anche nella specifica ipotesi di cui all'art. 173 L. fall., sarebbe applicabile il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 4632 del 2009.
3.
- Il ricorso è infondato. Invero, va premesso che la fattispecie decisa dalla S.C. con sentenza n. 4632 del 2009 è affatto diversa rispetto a quella oggetto del presente ricorso. In quella vicenda processuale il giudice di primo grado, all'esito della desistenza dall'istanza di fallimento presentata dal creditore ricorrente, trasmise gli atti - in persona del magistrato delegato all'istruttoria - alla locale Procura della Repubblica, così intendendo svolgere l'attività di segnalazione di cui all'art. 7, n. 2, l. fall.; il pubblico ministero a sua volta promosse la dichiarazione di fallimento, avanti al medesimo tribunale, che pronunciò la sentenza di cui all'art. 16 l. fall.. La decisione venne impugnata dalla società debitrice fallita e la corte d'appello dichiarò la nullità della sentenza del tribunale, riscontrandovi violazione degli artt. 6 e 7 l. fall., per avere il P.M. esercitato la richiesta al di fuori dei casi di cui all'art. 7, n. 1, l. fall., e ricevuto la sollecitazione dallo stesso tribunale fallimentare, in contrasto con l'abrogazione della iniziativa d'ufficio disposta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 che ha reso coerente il sistema con i principi del giusto processo ex art. 111 Cost.. Per contro - come ha esattamente evidenziato la corte di merito nella sentenza impugnata (sebbene abbia, poi, inutilmente esposto anche ragioni di dissenso dalla menzionata pronuncia del S.C.) - nella concreta fattispecie la richiesta di fallimento è stata avanzata dal pubblico ministero a seguito dell'avvenuta comunicazione del decreto del 20 aprile 14 aprile 2010, con il quale il tribunale di Fermo ha revocato la procedura di concordato preventivo nei confronti della società Adriauto s.r.l. ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 173. Tale norma - come ha correttamente spiegato la corte di appello - prevede, nella ricorrenza delle situazioni previste dal comma 1, accertate dal commissario giudiziale, che il tribunale "apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori" e stabilisce che "all'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'art. 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con contestuale sentenza, reclamabile ai sensi dell'art. 18". Pertanto il pubblico ministero - il quale è informato della domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 L.F. ai fini dell'intervento nella procedura di ammissione al concordato e dell'eventuale richiesta di fallimento - in forza dell'art. 173 L.F., è specificatamente informato della procedura di ufficio per la revoca all'ammissione della procedura di concordato preventivo, così come può avere contezza del giudizio di omologazione in virtù dell'iniziale comunicazione della domanda di concordato preventivo. Talchè, in tutte le situazioni in questione, la mancanza di previsione di una possibile segnalazione da parte del giudice civile trova giustificazione nella circostanza che la stessa sarebbe inutile. Con specifico riferimento alla ipotesi disciplinata dall'art. 173 della L.F., poi, la corte di merito ha esattamente ritenuto che la comunicazione operata dal tribunale non si riconduce alla previsione di cui all'art. 7, n. 2, L.F. ("quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal Giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile"), quanto piuttosto ad un adempimento insito nello stesso iter procedurale, essendo il pubblico ministero, che ha ricevuto comunicazione dell'apertura del procedimento di ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato, naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell'esito di quel procedimento. Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, dunque, correttamente la corte di appello ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento e ha disatteso l'eccezione di nullità sollevata dalla società reclamante. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese per l'assenza di attività difensiva della curatela intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012
Norme

Art. 161 L.F. Domanda di concordato

I.
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
II.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (1).
III.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
IV.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.
V.
La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 (2).
VI.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
VII.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.
VIII.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
IX.
La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’am­missione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
X.
Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
 
 
(1) L’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole «adempimento della proposta», ha aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Tutta la Giurisprudenza

Art. 161 L.F. Domanda di concordato

 

III) Sui requisiti di ammissione alla procedura di concordato preventivo

 

VI) Sull’intervento del Pubblico Ministero nella procedura di concordato e sull'eventuale legittimazione alla richiesta di fallimento

 

IX) Sull’impugnabilità dei provvedimenti autorizzativi

 

XI) Sugli obblighi informativi nei confronti del Pubblico Ministero

 

XII) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche anche in caso di presentazione di concordato con riserva finalizzato alla continuità aziendale

 

XIII) Sul significato da attribuire a “procedimento di concordato preventivo introdotto”

 

XIV) Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.

 

XV) Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.

 

XVI) Sulla insindacabilità in sede di legittimità del provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F.

 

XVIII) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale

 

XIX) Sulla parificazione in punto di valutazioni estimative tra Commissario e Attestatore

 

XXI) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori

 

XXII) Sulla sottoscrizione della domanda di pre-concordato

 

XXIII) Sui mezzi d’impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta

 

XXV) Sulla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 161, co. 6 e 161, co. 10 L.F.

 

XXVI) Sull’efficacia dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione in difetto di autorizzazione

 

XXIX) Sulla natura del pre-concordato ex art. 161, co. 6 L.F.

 

XXX) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento

 

XXXI) Sulla capacità processuale dell'imprenditore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato o che sia stato ammesso al concordato

 

XXXII) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni

 

XXXIII) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni

 

XXXIV) Sull’impugnazione del diniego della omologazione del concordato preventivo

 

XXXV) Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F

 

XXXVI) Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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