Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 22/11/2012 n. 20667
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Giurisprudenza
Visite: 305
Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2012, n. 20667
Giurisprudenza
Visite: 305
Giurisprudenza
Visite: 305
Sul deposito delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura
Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2012, n. 20667
“In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell’articolo 163 L.F., per il deposito della somma che si presume necessaria per l’intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest’ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell’importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato”. (in
www.dejure.it)Cassazione civile sez. I - 22/11/2012 n. 20667
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 8973-2006 proposto da:
BIOPESCA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 20, presso l'avvocato SIGISMONDI IDA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUSCHETTA FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
PROCEDURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIOPESCA S.R.L.; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 23/02/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
- Con decreto del 13.10.2005 il Tribunale di Messina dichiarò aperta la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori richiesta dalla s.r.l. Biopesca fissando il termine del 27.10.2005 per il deposito da parte della società della somma di Euro 115.000,00 quale somma presunta necessaria per la procedura, in essa compresi quanto ricavato dalla vendita di mobili e quanto dovuto alla società per la risoluzione di un preliminare di vendita di immobile perfezionato con G.P. per mutuo dissenso. Infatti, in data 19.7.2002 la società Biopesca s.r.l. e G. P. avevano stipulato un contratto preliminare di vendita di immobile, con il quale il secondo si era impegnato a vendere alla prima l'appartamento sito in (OMISSIS) o comunque a richiesta della promissaria acquirente e, successivamente, con scrittura privata del 25.7.2005, il G., pur mantenendo la propria disponibilità a stipulare, su richiesta della società, l'atto pubblico di compravendita, aveva proposto alla società medesima la possibilità di risolvere il preliminare di vendita, restituendo ad essa, ovvero ad altro soggetto che la società avesse indicato, la somma di Euro 110.000,00 già percepita per il trasferimento della proprietà dell'immobile. Con istanza del 26.10.2005 la società debitrice chiese l'autorizzazione a riscuotere la somma di Euro 110.000,00 dovuta dal G.P., in virtù della scrittura privata del 25.7.2005, entro il 31.1.2006, mettendo a disposizione della procedura la somma di Euro 6.000,00, quale ricavato della vendita delle autovetture e delle attrezzature. A fondamento della richiesta esponeva che il sig. G. non era ancora in grado di restituire la somma di Euro 110.000,00, in quanto non era riuscito ad alienare a terzi l'immobile originariamente promesso in vendita alla società con scrittura del 19.7.2002. Con decreto del 9.11.2005 il Tribunale autorizzò la Biopesca s.r.l. a versare Euro 110.000,00 entro il 31.1.2006 a condizione che si provvedesse a depositare presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare il contratto preliminare di vendita intervenuto con G. e a trascrivere il contratto preliminare con spese a carico del promissario venditore entro il 20.11.2005. In data 23.11.2005 la Biopesca s.r.l. depositò il contratto preliminare con le firme autenticate, nonchè certificazione notarile del 18.11.2005 attestante la prossima registrazione e trascrizione del contratto preliminare del quale erano state autenticate le firme. A seguito delle verifiche svolte dal Commissario Giudiziale emerse una inesatta rappresentazione della situazione debitoria contenuta nella proposta di concordato, in quanto, molteplici crediti privilegiati erano stati indicati dal debitore come chirografari. Ciò aveva comportato un consistente aumento della somma dei crediti aventi una legittima causa di prelazione, con la conseguenza che, essendosi notevolmente ridotta la somma dei crediti chirografari legittimati al voto, era stata facilmente raggiunta la maggioranza delle votazioni favorevoli, maggioranza che non sarebbe stata raggiunta sulla base della rappresentazione contabile del debitore. Il tribunale, quindi, convocò per l'udienza dell'1.2.2006 la Biopesca s.r.l. ed il Commissario Giudiziale al fine di valutare se l'infedele rappresentazione della situazione debitoria esposta dalla società avesse integrato l'ipotesi di cui all'art. 173 L. Fall.. Con memoria del 30.1.2006 la Biopesca s.r.l., chiese l'autorizzazione a riscuotere dal G. la somma di Euro 110.000.00 entro il 31.3.2006 (data poi modificata in 10.3.2006) limitandosi a depositare la somma di Euro 10.000,00. Il Tribunale di Messina, con decreto del 23.2.2006, ritenuto che la somma determinata per le spese della procedura era stata originariamente fissata in Euro 115.000,00 mentre era stata depositata, dopo due proroghe, la somma di Euro 16.000,00; evidenziato - tra l'altro - che sussistevano fondati motivi per dubitare dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata di risoluzione consensuale del preliminare e rilevato che, nonostante i provvedimenti di proroga del termine per il deposito (artificiosamente interpretati dalla debitrice), la società non aveva provveduto a quanto disposto dall'art. 163 L. Fall., dichiarò la società decaduta dal concordato preventivo.
2.
- Contro tale decreto la s.r.l. Biopesca ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. formulando due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione e violazione di legge. Non ha svolto difese il commissario giudiziale intimato.
3.1.
- Con il primo motivo la ricorrente denuncia "contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)", lamentando che il tribunale abbia erroneamente qualificato l'obbligo del versamento della somma di Euro 110.000,00 da parte di G.P.. Deduce che la somma versata, pari a Euro 16.000,00 doveva essere ritenuta sufficiente a far fronte alle spese di procedura mentre la somma che avrebbe dovuto versare il G. era destinata al soddisfacimento dei creditori. Il tribunale aveva recepito con il decreto di ammissione e con quello di proroga del 9.11.2005 l'avvenuta risoluzione consensuale del preliminare di vendita.
3.2.
- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1322 c.c. ed agli artt. 163 e 177 L. Fall.. Formula (sebbene non richiesto ratione temporis) il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: "il tribunale dichiarando la decadenza della società dalla procedura di concordato preventivo, per mancato versamento di una somma premesso: che nei precedenti provvedimenti e atti di causa, il Tribunale e la ricorrente hanno considerato la somma di Euro 110.000,00 quale somma destinata al pagamento dei creditori e non quale somma presunta necessaria alla procedura, la deliberazione di decadenza della società dalla procedura di concordato preventivo ex art. 163 L. Fall., ha considerato mancante un presupposto che è, invece, sussistente e nel fare ciò, ha violato il diritto della società a risolvere la crisi d'impresa con lo strumento concordatario giusto accordo perfezionatosi con i creditori, ex art. 177 L. Fall., rappresenta una "anticipata liquidazione dell'attivo", dopo che è intervenuta l'approvazione del concordato ex art. 177 L. Fall., viola il diritto della società a risolvere la crisi d'impresa con lo strumento concordatario, giusto accordo perfezionatosi con i creditori per effetto del raggiungimento della maggioranza?". 4.- Osserva la Corte che, trattandosi di ricorso proposto nel vigore dell'art. 360 c.p.c. prima della modifica introdotta dalla riforma del 2006, è applicabile il principio per il quale "con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost., comma 2, si possono denunziare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie" (Cass., Sez. Un., 16 maggio 1992 n. 5888). Il provvedimento impugnato è adeguatamente e logicamente giustificato in ordine all'accertamento eseguito circa la decadenza per mancato deposito nei termini della somma determinata per le spese della procedura. Il primo motivo di ricorso - con il quale è denunciata la contraddittorietà della motivazione - è pertanto inammissibile, mentre non sussistono le violazioni di legge denunciate, posto che "ai fini della determinazione della somma che si presume necessaria per lo svolgimento della procedura di concordato preventivo, da depositarsi dall'imprenditore nella cancelleria del tribunale nel termine fissatogli dal tribunale con il decreto di ammissione al concordato, non può essere adottato il criterio stabilito dall'art. 90 c.p.c. per l'anticipazione delle spese per gli atti necessari al processo, dovendo tenersi conto delle spese occorrenti non soltanto per l'amministrazione del patrimonio del debitore in stato di insolvenza, ma anche per atti od attività non squisitamente processuali, come, ad esempio, per la pubblicazione del decreto di ammissione al concordato nel foglio degli annunci legali e nei giornali indicati dal tribunale, per il compenso al commissario giudiziale e per le eventuali spese di registrazione. La concreta determinazione di tale somma, implicando un mero calcolo, rientra nei poteri del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. 1, Sentenza n. 688 del 12.03.1973, Rv. 362856) D'altra parte, il termine fissato dal Tribunale per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura (art. 163, n. 4, L. Fall.) ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione della procedura richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, della somma a ciò necessaria e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del termine fissato; da ciò consegue che quest'ultimo è improrogabile e che il deposito tardivo è inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 7598 del 10.07.1993, Rv. 483093). Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile risolvendosi il secondo motivo in una richiesta di diversa valutazione di congruità della somma, determinata incensurabilmente dal Tribunale per le spese della procedura. Nulla va disposto in ordine alle spese per l'assenza di attività difensiva da parte della procedura.
Diritto
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2012. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012
Norme
Art. 163 L.F. Ammissione alla procedura e proposte concorrenti
I.
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
II.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltrecentoventi (2) giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. (3)
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall’articolo 34, primo comma.
4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie. (4)
III.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’ articolo 173, primo comma.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’ articolo 173, primo comma.
IV.
Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano. (5)
Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano. (5)
V.
Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. (5)
Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. (5)
VI.
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. (5)
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. (5)
VII.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. (5)
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. (5)
________________
(1) Rubrica modificata dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) L'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha sostituito la parola "trenta" con la parola "centoventi".
(3) Numero aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
(4) Numero aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(5) Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 4 e 5 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
(2) L'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha sostituito la parola "trenta" con la parola "centoventi".
(3) Numero aggiunto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
(4) Numero aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(5) Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 4 e 5 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
- Circolare Ministero del Lavoro, 2 marzo 2015, n. 4 Ambito di applicazione dell'art.3 l.223/91
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° agosto 2013, n. 26/E
Perdite su crediti – Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20
Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge del 3 dicembre 2004, n. 291 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 3 agosto 2010, n. 42/E
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari – articolo 11 del Tuir
Tutta la Giurisprudenza
Art. 163 L.F. Ammissione alla procedura e proposte concorrenti
Art. 163 L.F. Ammissione alla procedura e proposte concorrenti
I) Sulla legittimità costituzionale dell’art. 163 L.F.
II) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
- Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2018, n. 21175 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 3 maggio 2017, n. 10711 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11014
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, nn. 13817 e 13818
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3586
- Cassazione civile, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860
- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927
III) Sul deposito delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura
- Cassazione civile, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29628 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 29628 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 9 maggio 2017, n. 11300 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2234 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2016, n. 18704 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8100
- Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2012, n. 20667
- Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 2009, n. 18236
IV) Sul classamento dei creditori
V) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità
VI) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento
VII) Sulla natura non decisoria dei provvedimenti sulla prededuzione assunti in sede di ammissione
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie