Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulle modalità esecutive del concordato
Cassazione civile, sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1345

“In tema di concordato preventivo, ai sensi dell’articolo 182 L.F., nel testo applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, è precluso al tribunale nella sentenza di omologazione fissare ulteriori modalità esecutive (prevedendo, per esempio, la necessità della preventiva autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione ovvero la nomina, da parte di questi, di coadiutori, professionisti o difensori), qualora nella proposta di concordato si specifichi che il piano di liquidazione debba essere predisposto ed attuato dall’amministratore giudiziario-liquidatore, cui viene conferito il più ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. I - 20/1/2011 n. 1345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10584 - 2009 proposto da:
GEMINI SERVIZI TECNOLOGICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Commissario giudiziale/Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso l’avvocato ROBERTO SANTUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato SANZO SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente –
contro
S.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo della GEMINI SERVIZI TECNOLOGICI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. BASILIO 61, presso l’avvocato FERRONI MARIA VITTORIA, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSTICCO PAOLO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente –
contro
UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI MILANO; - intimato - avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 20/03/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/11/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI; udito, per il controricorrente, l’Avvocato VINCENZO IOFFREDI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/11/2008, la S.p.A. Gemini Servizi Tecnologici in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato preventivo come da decreto di omologazione n. 11989 del 2008 del Tribunale di Milano, ha spiegato reclamo contro detto decreto, "limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha disposto la nomina del liquidatore giudiziale ed ha stabilito le modalità di liquidazione", deducendo la "violazione della L. Fall., art. 182,", per essersi omesso di considerare che "nella proposta di concordato era stata chiaramente espressa la previsione che il piano liquidatorio fosse predisposto e gestito dall’amministratore giudiziario liquidatore in deroga all’art. 182 senza cioè nomina dei liquidatore giudiziario e senza imposizione di regole alle quali lo stesso dovesse uniformarsi", e per essere stata dunque adottata, cosi’ operando, una statuizione non soltanto illegittima e contraria alla norma ma anche incidente sulle spese per l’esecuzione del piano liquidatorio. Il Commissario giudiziale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo. Il PM non interveniva. La Corte d’appello di Milano, con decreto depositato il 20.3.09 respingeva il reclamo. Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione la Gemini servizi tecnologici spa in persona del commissario giudiziale liquidatore sulla base di un solo motivo cui resiste con controricorso il commissario giudiziale del concordato preventivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la Gemini Servizi tecnologici spa deduce la violazione della L. Fall., art. 182, per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale che aveva disposto la nomina di un liquidatore giudiziale e stabilito le modalità della liquidazione senza avere considerato che nella proposta di concordato si era specificato che il piano di liquidazione sarebbe stato predisposto ed attuato dall’amministratore giudiziario- liquidatore. Il ricorso è ammissibile poichè i due quesiti posti appaiono conformi ai criteri stabiliti in proposito da questa Corte. Il ricorso è altresì fondato nei limiti di seguito specificati. Come riportato nella parte narrativa del ricorso, con la proposta di concordato è stato proposto ai creditori "il soddisfacimento delle loro ragioni di credito tramite l’esecuzione di un piano liquidatorio... da esso amministratore giudiziario liquidatore gestito- in deroga quindi al disposto della L. Fall., art. 182". Il Tribunale nel provvedimento di omologazione, in osservanza della proposta concordataria, ha nominato liquidatore l’amministratore giudiziario Dott. L.C. ed ha indicato alcune modalità da seguire nella esecuzione del concordato. La società ricorrente si duole, in primo luogo, che il Tribunale abbia proceduto alla nomina del liquidatore nella persona del Dr. L. C. sostenendo che non disponeva di tale potere in quanto, essendo stato ai sensi della L. Fall., art. 182, disposto diversamente nella proposta di concordato, occorreva attenersi a quanto ivi disposto. La società ricorrente è priva di interesse a proporre tale censura. Il Tribunale e la Corte d’appello si sono infatti conformati a quanto disposto nella proposta di concordato nominando liquidatore la persona (Dr. L.C.) indicata nella proposta stessa, onde dall’eventuale accoglimento della censura nessun vantaggio deriverebbe comunque alla società ricorrente, non avendo a tal fine alcuna rilevanza ottenere risposta alla questione astratta se, in caso di indicazione di un liquidatore da parte del debitore che propone il concordato, questi debba automaticamente ritenersi istituito nella carica o se occorra, invece, un provvedimento del tribunale che in sede di omologazione provveda alla sua nomina. La censura è pertanto inammissibile. Quanto alle modalità di liquidazione, la Corte d’appello ha osservato che la mera indicazione di non specificati poteri gestori attribuiti al liquidatore non può avere l’effetto di paralizzare l’esercizio delle facoltà attribuite dalla legge ( L. Fall., art. 182) al tribunale. Essa, in altri termini, ha interpretato il contenuto della proposta di concordato rilevando che il fatto di attribuire la gestione generica del piano al liquidatore non costituiva, sotto il profilo delle modalità di esecuzione, una disposizione in deroga a quanto disposto dalla L. Fall., art. 182. Tale motivazione non è condivisibile. Occorre premettere che nel caso di specie risulta applicabile la L. Fall., art. 182, nel testo risultato immutato a seguito della riforma operata dal D.Lgs n. 5 del 2006, ed anteriore alla novellatone operata dal D.Lgs n. 169 del 2007, che, come è noto, oltre ad una leggera modifica della L. Fall., art. 182, comma 1, ha aggiunto quattro ulteriori commi. Il D.Lgs n. 169 del 2007, art. 22, prescrive, infatti, che le disposizioni in essa contenute trovano applicazione solo per le procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore avvenuta il 1 gennaio 2008, e nella fattispecie in esame la procedura concordataria risulta aperta nel novembre 2007. Ciò premesso e rilevato, dunque, che la L. Fall., art. 182, applicabile ratione temporis, è il medesimo di quello di cui all’originario R.D. del 1942, il problema che si pone rimane sostanzialmente quello, già oggetto di discussione da parte della dottrina e della giurisprudenza antecedentemente alla ricordata riforma, dei limiti del potere di integrazione da parte del Tribunale delle disposizioni contenute nella proposta di concordato. Questa Corte aveva già avuto occasione di pronunciarsi su detta questione in una fattispecie in cui ne’ la proposta di concordato ne’ la sentenza di omologazione contenevano alcuna indicazione circa le modalità di esecuzione del concordato, stabilendo che in siffatta fattispecie "il liquidatore non fosse condizionato da alcuna limitazione, nell’esercizio delle funzioni cui risultava preposto - al di là della sorveglianza del commissario giudiziale e della direzione del giudice delegato - e conseguentemente libero risultava nella scelta delle forme ritenute più utili per conseguire il miglior realizzo nell’interesse della massa concorsuale, conservando la piena capacità negoziale, senza alcuna necessità di preventive autorizzazioni". (Cass. 10693/00). In tal senso, anche le modalità di vendita dei beni potevano collocarsi nell’area della più ampia discrezionalità, al di fuori di rigorose procedimentalizzazioni che la legge fallimentare, invece, contempla per le liquidazioni immobiliari nel fallimento, allorchè considera come forme possibili la vendita con incanto e quella senza incanto e privilegia la prima come ordinaria forma di vendita, assegnando a quella senza incanto un ruolo subordinato (Cass. 19693/00). Se dunque, lo stesso liquidatore, in assenza di indicazioni da parte della proposta di concordato e della sentenza di omologazione, può liberamente determinarsi nell’individuare le modalità più idonee per l’esecuzione del concordato, ben può ritenersi che la stessa proposta di concordato possa attribuire direttamente al liquidatore tale ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive. E’ quanto avvenuto nel caso di specie ove nella proposta di concordato è fatta espressa menzione che l’esecuzione dello stesso doveva avvenire in deroga al disposto della L. Fall., art. 182. A seguito dunque dell’esercizio della facoltà di deroga in questione deve ritenersi che il tribunale non potesse stabilire ulteriori modalità esecutive e, in particolare, quelle relative agli atti di straordinaria amministrazione con la preventiva autorizzazione da parte del giudice delegato e con la nomina da parte di quest’ultimo di coadiutori, professioni e difensori e con il potere di liquidazione dei compensi. L’orientamento qui espresso trova ulteriormente conferma nella più marcata natura privatistica che la riforma operata dal D.Lgs n. 5 del 2006, ha voluto imprimere alla procedura concordataria prevedendo alla L. Fall., art. 180, che, in caso di voto favorevole dell’assemblea dei creditori alla proposta di concordato ed in assenza di opposizioni, il tribunale omologhi la proposta stessa senza alcun sindacato sul merito. Il che sta a significare che l’accordo raggiunto tra il proponente ed i creditori riveste carattere prevalente rispetto ad ulteriori valutazioni e che, quindi, se i creditori hanno accettato che la fase di esecuzione possa svolgersi senza dei criteri prefissati e secondo le modalità ritenute più opportune dal liquidatore, nessun intervento integrativo è consentito al tribunale. Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che il tribunale non potesse stabilire ulteriori modalità esecutive ad integrazione di quanto previsto nella proposta concordataria. Il ricorso va pertanto accolto nei termini dianzi precisati con conseguente cassazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha determinato giudizialmente le modalità della liquidazione. La novità della questione, conseguente anche alle intervenute modifiche legislative, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha determinato giudizialmente le modalità di liquidazione; compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011
Norme

Art. 182 L.F. Cessioni


I.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita (2).
II.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
III.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
IV.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
V.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi (3).
VI. Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma.
 

 

(1) L’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha così sostituito la rubrica precedente “Provvedimenti in caso di cessione di beni”.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 3 si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge; quelle di cui alla nota 2 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 182 L.F. Cessioni

Art. 182 L.F. Cessioni

 

III) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità

 

IV) Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.

 

V) Sul trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d'impresa

 

VI) Sull’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore

 

VII) Sulla attività di liquidazione

 

X) Sul compenso del liquidatore giudiziale

 

XI) Sulla natura coattiva della fase attuativa del concordato

 

XII) Sulla natura giurisdizionale esecutiva degli atti esecutivi del concordato preventivo

 

XIII) Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario

 

XIV) Sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti in tema di vendita del tribunale

 

XV) Sull’impugnabilità dei provvedimenti del Tribunale in tema di esecuzione del concordato omologato

 

XVI) Sulla disciplina applicabile alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa

 

XVII) Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti gravanti sul curatore fallimentare (e quindi anche sul liquidatore giudiziale)

 

XIX) Sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi nella fase esecutiva del concordato preventivo

 

XX) Sull’incompetenza del giudice concorsuale in sede esecutiva di c.p. con cessione dei beni

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image