Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“All’interesse  dell'impresa debitrice di evitare il fallimento attraverso la soluzione negoziale dello stato di crisi ben può corrispondere un uguale interesse del creditore, anche per il solo fatto che il concordato gli assicuri un soddisfacimento maggiore rispetto a quello che potrebbe conseguire in caso di apertura della procedura fallimentare. Pertanto siffatto interesse legittima il creditore  a proporre reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa anche emessa ai sensi della L.F., art. 173, comma 2, od a spiegare intervento ad adiuvandum nel giudizio di impugnazione proposto in via principale dal fallito.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato



I.
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma.
II.
Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il voto (1).
 

 

(1) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
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Tutta la Giurisprudenza

Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato

Art. 179 L.F. Mancata approvazione del concordato

 

I) Sulla consecuzione di procedure

 

II) Sul diniego del voto favorevole

 

III) Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento

 

IV) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

V) Sul divieto di apportare modifiche alla proposta concordataria

 

VI) Sull’accertamento delle maggioranze

 

VII) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento

 

IX) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento


 
 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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