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Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Gli atti di frode commessi prima dell'ammissione alla procedura di concordato, ex art. 173, co. 1 L.F. esigono che la condotta del debitore sia volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori: mere irregolarità contabili possono essere configurabili come atti di frode, come tali ostative all'ammissione ed all'omologazione del concordato, solo se ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio.”
Precedenti citati: Cass. 12533/2014
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
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