Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di “incamerare” le somme riscosse in favore della banca. Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a “compensare” il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenza che ne’ l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, ne’ il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).
Gli stessi principi vanno ribaditi in tema di concordato preventivo, osservandosi che la compensazione determina – a norma del combinato disposto degli art. 576 e 169 L.F. - una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex articolo 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore a detta domanda (nel caso esaminato la S.C. ha evidenziato  che comunque il ricorrente non aveva censurato l’orientamento di legittimità cui aveva aderito il giudice di merito ,  ma si era limitato a dedurre l’erronea assimilazione della fattispecie concreta alle ipotesi contemplate in detto orientamento).”
Nota redazionale: per completezza va segnalato che nella decisione non si da atto che sussiste anche un indirizzo di legittimità di segno opposto a quello ivi sostenuto: Cass.  11988/1990; Cass. 9030/1995; Cass. 10548/2009; Cass. 22277/2017.
Precedenti citati: conformi alla prima parte della massima Cass. 7194/1997; Cass. 2539/1998; Cass. 8752/2011; Cass. 179999/2011; Cass. 3336/2016; conformi alla seconda parte della massima Cass. 825/2015; Cass. 24046/2015.
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso



I.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore (2) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore.
II.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
III.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (4).
 

 

(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “presentazione del ricorso” con le parole “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(2) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso le parole “al decreto”, poste dopo le parole “creditori per titolo o causa anteriore”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(3) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola “esecutive” ha aggiunto le seguenti: “e cautelari”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(4) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del comma le parole “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
Prassi


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Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso

Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso

 

II) Sul decorso degli interessi al di fuori del concordato preventivo

 

VI) Sulla deroga ex art. 4 d.lgs 170/2004 al divieto di cui all’art. 168 co. 1 L.F.

 

VIII) Sul pagamento del debitor debitoris

 

IX) Sulla sospensione dei procedimenti esecutivi

 

XII) Sulla non consecutio tra procedure concordatarie rispetto all’inefficacia del vincolo ipotecario

 

XIII) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento

 

XVI) Sulla natura esecutiva della vendita coattiva della quota del socio moroso

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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