Prassi
Visite: 452
Norme
Art. 168 L.F. Effetti della presentazione del ricorso
I.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore (2) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore.
II.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
III.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (4).
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (4).
(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “presentazione del ricorso” con le parole “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(2) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso le parole “al decreto”, poste dopo le parole “creditori per titolo o causa anteriore”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(3) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola “esecutive” ha aggiunto le seguenti: “e cautelari”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(4) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del comma le parole “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
Giurisprudenza
I) Sulla compensazione tra debiti e crediti in caso di patto di compensazione
II) Sul decorso degli interessi al di fuori del concordato preventivo
III) Sul divieto di pagamento dei creditori anteriori
IV) Sulla natura non giudiziale dell'ipoteca erariale
VI) Sulla deroga ex art. 4 d.lgs 170/2004 al divieto di cui all’art. 168 co. 1 L.F.
IX) Sulla sospensione dei procedimenti esecutivi
X) Sui rapporti fra concordato preventivo e sequestro penale di beni
XI) Sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive
XII) Sulla non consecutio tra procedure concordatarie rispetto all’inefficacia del vincolo ipotecario
XIII) Sull’efficacia dell’iscrizione ipotecaria ante tre mesi in caso di successivo fallimento
XIV) Sulla non ostatività della procedura di concordato preventivo all’ accertamento dei crediti tributari pregressi ed alla irrogazioni di sanzioni
XV) Sulla sospensione della prescrizione
XVI) Sulla natura esecutiva della vendita coattiva della quota del socio moroso
Il Codice dei Concordati
ilcodicedeiconcordati.it