Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
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Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277 (Rel. Campese)
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“In caso di ammissione di un debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 L.F., richiamato dall'art. 169 L.F. che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. Tuttavia, qualora la banca abbia illegittimamente trattenuto le somme riscosse invocando la compensazione, e non le abbia perciò rese alla procedura, l’istituto di credito, sino a quando non avrà restituito l’indebito, potrà essere ammesso al passivo solo limitatamente alle somme di cui risulti ancora creditore all’esito della indebita compensazione.”
Precedenti citati: Cass. 10548/2009
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 169 L.F. Norme applicabili
I.
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
II.
Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo (1).
Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132 entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
-
Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° marzo 2013, n. 2/E
Articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 -
Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E
Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore
Tutta la Giurisprudenza
Art. 169 L.F. Norme applicabili
Art. 169 L.F. Norme applicabili
II) Sulla compensazione tra debiti e crediti in caso di patto di compensazione
III) Sulla decorrenza degli interessi dovuti per il ritardato pagamento dell’IVA
IV) Sul decorso degli interessi al di fuori del concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie