Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 09 giugno 2017, n. 14444 (Rel. Ferro)

(Obiter)
“Nel concordato con cessione dei beni, l’imprenditore non può ritenersi abbia assunto l’obbligo di garantire ai creditori il pagamento della percentuale prefissata potendosi il suo impegno considerarsi limitato a porre a disposizione del ceto creditorio l'intero patrimonio dell’impresa.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 6022/2014; Cass. 1521/2013; Cass. 13817/2011; Cass. 13817/201
(Giulia Zani – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 186 L.F. Risoluzione e annullamento del concordato


I.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
II.
Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
III.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
IV.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
V.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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