Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 509
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“L’azione del curatore volta a dichiarare, una volta intervenuta la risoluzione del concordato preventivo e pronunciata la sentenza di fallimento, l’inefficacia dei pagamenti eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni, è un'azione prescrivibile, non nell'ordinario decennio ai sensi dell'art. 2946 c.c., bensì nel quinquennio già posto in via generale per tutte le azioni revocatorie.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
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