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Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il decreto con cui il Tribunale rigetta l'istanza del creditore tendente alla risoluzione del concordato fallimentare (o di quello preventivo) non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non decide in via definitiva e diretta su un diritto soggettivo del creditore, il quale, oltre a beneficiare dell'eventuale modifica o revoca del decreto, ha la possibilità di riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero di formulare autonome domande di condanna nei confronti del fallito tornato "in bonis", del garante del concordato o dell'assuntore dello stesso.”
Precedenti citati in sentenza: Cass., S.U., 10095/1996
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
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