Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

 

“Poiché in sede di omologazione le corti di merito sono chiamate a verificare la fattibilità del concordato, nei casi in cui si discuta della fattibilità economica, il sindacato su tale punto non può essere esteso oltre la verifica della idoneità della proposta concordataria a realizzare la causa concreta della procedura concorsuale minore che si estrinseca nella finalità di assicurare il superamento della crisi attraverso una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 11497/2014; Cass. 11423/2014; Cass. SU 1521/2013
(Giulia Zani – IlCodiceDeiConcordati.it)

 

Norma

Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo


I.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

II.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

III.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. 16 ottobre 2007, n. 241, con effetto dal 1° gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (per il regime transitorio vedi art. 22 D.Lgs. cit.).

Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 160 L.F. Presupposti per l’ammissione alla procedura

 

VIII) Sull’abuso di diritto in materia fiscale durante una procedura concorsuale

 

X) Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità

 

XI) Sulla non obbligatorietà di garantire una percentuale di pagamento in caso di concordato con cessione dei beni

 

XII) Sulla ristrutturazione dei debiti mediante cessioni di partecipazioni sociali

 

XIII) Sulle differenze tra cessione concordataria "pro solvendo" e "pro soluto"

 

XIV) Sul controllo del Tribunale in ordine alla veridicità dei dati aziendali in caso di cessione dei beni

 

XV) Sulla relazione giurata del professionista

 

XVI) Sull’inammissibilità della rinuncia della domanda concordataria

 

XIX) Sul concordato preventivo di gruppo

 

XX) Sul pagamento dei creditori di grado prelatizio anteriore in caso di crediti tributari non falcidiabili

 

XXI) Sulla clausola generale della “migliore soddisfazione dei creditori”

 

XXII) Sull’interpretazione della proposta concordataria

 

XXIII) Sulla natura neutrale rispetto all’attivo patrimoniale del ricavato dei beni dei soci illimitatamente responsabili

 

XXIV) Sulla natura neutrale rispetto all’attivo patrimoniale del ricavato dei beni dei soci illimitatamente responsabili

 

XXV) Sulla facoltatività del patto di stralcio dei prelatizi

 

XXVII) Sull’abuso dello strumento concordatario

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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